Cassazione Civile, Ordinanza n. 16093/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasportatore)
La controversia
Una società che aveva eseguito servizi di trasporto e posizionamento per conto di una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria aveva presentato domanda di insinuazione al passivo per il residuo credito non pagato, chiedendo in via principale il riconoscimento della prededuzione e, in subordine, del privilegio del vettore ex art. 2761 c.c. In origine la domanda era stata impostata richiamando l’accordo intervenuto con i commissari straordinari e i rappresentanti sindacali, con cui era stato previsto il pagamento in tre tranche del 30% del pregresso. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo e il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo nuova la domanda quanto al titolo, perché in sede di opposizione erano state meglio specificate le norme poste a fondamento della prededuzione (art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, come integrato dall’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017). Il tribunale aveva inoltre escluso il privilegio del vettore per mancanza di prova della detenzione delle cose. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, in sintesi, che: i fatti costitutivi del credito erano stati già tutti allegati nella domanda originaria; la mancata indicazione puntuale della norma non poteva determinare mutatio libelli; il giudice doveva qualificare giuridicamente i fatti allegati anche a prescindere dalla precisa prospettazione della parte; la lettura restrittiva delle norme sulla prededuzione era errata; e, in subordine, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che non vi fosse mutatio libelli tra la domanda di insinuazione al passivo e l’opposizione, perché l’inquadramento fattuale del credito era stato sin dall’origine allegato in modo sufficiente e la diversa qualificazione giuridica non mutava i fatti costitutivi dedotti. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al tribunale di Milano, in diversa composizione, per l’esame nel merito della domanda di credito secondo i criteri normativi indicati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale/concorsuale nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo; la Corte non ne dà un’interpretazione autonoma, ma lo considera nel quadro della deduzione originaria dei fatti costitutivi del credito.
artt. 93, 98 e 99 l.f.
richiamati per sostenere che la domanda di insinuazione e l’opposizione possono essere sorrette dagli stessi fatti costitutivi, senza che la diversa qualificazione giuridica comporti nuova domanda se il nucleo fattuale è rimasto invariato.
artt. 95 e 96 l.f.
menzionati tra le norme processuali richiamate dalla ricorrente per contestare la declaratoria di novità del titolo del credito.
art. 111 l.f.
richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze processuali sull’opposizione allo stato passivo.
invocato per sostenere il dovere del giudice di sussumere i fatti allegati nella corretta norma giuridica, anche a prescindere dalla precisa indicazione fornita dalla parte.
richiamato per il preteso privilegio del vettore; il tribunale lo aveva negato per mancanza di prova della detenzione delle cose trasportate presso il creditore.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003
norma sulla prededuzione invocata dalla parte; la Corte considera che la sua applicazione andasse esaminata nel merito, non potendo il giudizio arrestarsi alla sola pretesa novità della domanda.
art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017
richiamato come norma integrativa della prededuzione; la Corte osserva che la domanda poteva essere coordinata con tale disciplina nel giudizio di opposizione, poiché il diverso trattamento giuridico non mutava i fatti allegati.
citato tra le norme invocate nel quinto motivo per contestare l’interpretazione restrittiva data dal tribunale.
artt. 3, 41 e 111 Cost.
richiamati nel motivo di legittimità costituzionale proposto in via subordinata, rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In sede di insinuazione al passivo e di opposizione, non vi è mutatio libelli quando la parte mantiene immutati i fatti costitutivi del credito e si limita a mutare o precisare il fondamento giuridico della pretesa.
- Il giudice deve qualificare giuridicamente i fatti allegati dalla parte secondo la corretta norma applicabile; la mancata o imprecisa indicazione della disposizione di legge non è di per sé decisiva se il nucleo fattuale della domanda è stato compiutamente dedotto.
- La verifica della novità della domanda va condotta in concreto, avendo riguardo al contenuto sostanziale delle allegazioni iniziali e alle contestazioni già svolte nella fase di verifica del passivo; se il merito della pretesa era già emerso nel contraddittorio, l’opposizione può sviluppare la corretta qualificazione giuridica senza incorrere in inammissibile mutamento della domanda.
- Quando il giudice di merito arresta la decisione a una ragione preliminare processuale senza esaminare il fondamento sostanziale della pretesa, la cassazione con rinvio è necessaria affinché il merito venga scrutinato secondo la disciplina applicabile.
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