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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36565/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Mura impugna la sentenza di appello che, revocata la sospensione condizionale della pena e confermata la condanna per truffa (art. 640 c.p.), si sarebbe basata in modo decisivo sulle dichiarazioni del teste Fausto Franco. Il ricorrente contesta l'utilizzabilità di tali dichiarazioni sostenendo che il Franco, titolare della Postepay su cui era stato accreditato il pagamento e intestatario dell'utenza telefonica usata nelle trattative, avrebbe dovuto essere escusso non come semplice testimone ma come persona con posizione sostanziale di indagato (o quantomeno come testimone assistito): pertanto le sue dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili o richiedenti particolare verifica e riscontri estrinseci (art. 63 e art. 192 c.p.p.; art. 210 c.p.p.). Inoltre si censura la carenza motivazionale della Corte di appello che avrebbe semplicisticamente ritenuto attendibile il Franco in base al contenuto delle sue stesse dichiarazioni senza verificare se sussistessero elementi antecedenti o concomitanti che avrebbero imposto una diversa veste processuale dell'escussione. Sono inoltre dedotte censure sulla dosimetria e sulla revoca della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi nel limite indicato: ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito contraddittoria e illogica perché il giudice di appello ha escluso la necessità di applicare gli artt. 210 e 63 c.p.p. fondandosi sul contenuto delle dichiarazioni del Franco (coerenza e buona fede) invece che verificare se, prima o durante l'escussione, sussistessero elementi tali da qualificare il dichiarante come potenziale indagato. La Corte ha affermato il principio che il giudice deve, anche d'ufficio, valutare se vi siano indizi non equivoci che impongano la diversa veste processuale del dichiarante e l'applicazione delle garanzie previste. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per rivalutare la modalità di escussione del teste Franco e, conseguentemente, la utilizzabilità delle sue dichiarazioni e gli esiti processuali conseguenti. Gli altri motivi rimangono non esaminati per carattere pregiudiziale dei motivi accolti.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto contestato (truffa): norma sostanziale che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 194 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assunzione della prova testimoniale: il Franco è stato escusso come testimone ai sensi di questa disposizione.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Prevede le garanzie e la diversa modalità di escussione quando il dichiarante assume la veste sostanziale di imputato; il giudice deve verificare se, prima o durante l'assunzione, sussistono indizi che impongano tale veste.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Prevede la figura del testimone assistito con specifiche garanzie: alternativa rilevante quando il dichiarante può trovarsi in situazioni che ne richiedono tutela.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disposizione che tutela contro l'autoaccusa coattiva: se la testimonianza contiene elementi autoindizianti il giudice deve valutare l'eventuale interruzione dell'esame e la possibile inutilizzabilità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi di valutazione della testimonianza: dichiarazioni che accusano terzi richiedono riscontri estrinseci per poter essere ritenute conclusive.

  • art. 191, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'inutilizzabilità di una prova e le nullità possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Registro delle notizie di reato: la mancata iscrizione nel registro da parte del PM non è ostativa al riesame da parte del giudice della veste del dichiarante.

  • Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010 (Mills)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: il giudice del dibattimento può, con congrua motivazione, attribuire a un dichiarante la qualità sostanziale di indagato anche se non formalmente iscritto dal PM, e ciò non è sindacabile in sede di legittimità se motivato.

  • art. 606 lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, contraddittorietà, illogicità) invocati dal ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione: il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti richiesti da questa norma.

  • art. 623 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che individua la corte d'appello cui rinviare il procedimento: la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia.

Massime di principio

  • Il giudice del dibattimento deve valutare d'ufficio, sulla base di elementi noti prima o durante l'escussione, se il dichiarante presenta indizi non equivoci di reità tali da richiedere la veste di imputato (art. 210 c.p.p.) e le garanzie conseguenti; la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato da parte del PM non esclude questo controllo.
  • Non è ammissibile decidere sull'utilizzabilità o sulla veste processuale del dichiarante basandosi unicamente sul contenuto coerente della sua testimonianza: ciò determinerebbe un corto circuito logico perché la valutazione della forma non può dipendere dal frutto della prova stessa.
  • Le dichiarazioni che risultano autoindizianti o che attribuiscono responsabilità ad altri richiedono accertamenti e riscontri estrinseci (art. 192 c.p.p.); in assenza di tali riscontri la loro utilizzabilità può essere pregiudicata.
  • Le questioni attinenti alle modalità di assunzione della prova e all'inutilizzabilità delle dichiarazioni integrano profili rilevabili d'ufficio e, se viziati nella motivazione, possono portare ad annullamento con rinvio.
  • La difesa deve comunque contestare tempestivamente la modalità di escussione, ma l'assenza di eccezioni della parte non esime il giudice dall'obbligo di verificare la sussistenza di indizi di reità che impongano una diversa veste processuale del dichiarante.

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