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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33238/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasceva da opere impiantistiche elettriche eseguite presso il cimitero di Talsano e presso un capannone della società committente. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda dell'appaltatore, condannando la società al pagamento di una somma per i lavori eseguiti; la Corte d'appello, su gravame della parte soccombente, aveva ridotto l'importo riconosciuto, ritenendo condivisibile l'impostazione del consulente tecnico d'ufficio e negando l'applicabilità di uno sconto del 25% prospettato dalla parte soccombente, sia perché i dati CRESME invocati riguardavano grandi lavori stradali, sia perché non risultava alcuna prassi generale di scontistiche negli appalti privati, specie se affidati verbalmente e a trattativa privata. Con il ricorso per cassazione la società committente denunciava la violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale si fosse acriticamente adeguata alla CTU e avesse fornito una motivazione illogica, erroneamente qualificando le deduzioni del consulente di parte come riferite a grandi lavori stradali; secondo la ricorrente, tale vizio avrebbe comportato nullità della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, sotto veste di violazione di legge e nullità della sentenza, mirasse in realtà a contestare la motivazione di merito e a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica. La motivazione della Corte d'appello è stata giudicata ampiamente al di sopra del minimo costituzionale, essendo sorretta dall'esplicita adesione alle conclusioni del CTU e dalla considerazione che le critiche della parte si risolvevano in mere argomentazioni difensive non idonee a fondare un vizio denunciabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare la decisione del giudice di merito; la Corte non ravvisa alcuna violazione rilevante in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre nullità della sentenza per motivazione illogica; la Corte esclude che la motivazione sia solo apparente o mancante.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione di legge e nullità, ma in concreto mirava a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione, non consente più doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il controllo sul minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica che la sentenza non sia totalmente mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare una doglianza sulla valutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica in una censura di violazione di legge o di nullità della sentenza.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: sono censurabili solo motivazioni totalmente mancanti, apparenti, perplesse o logicamente incomprensibili.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e dà conto, sia pure sinteticamente, della fonte del proprio convincimento, non è necessario un puntuale esame di tutte le osservazioni del consulente di parte, se incompatibili con la soluzione adottata.
  • Le critiche che si limitano a contrapporre una diversa lettura tecnica delle risultanze di causa si risolvono in contestazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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