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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 609/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/07/2024 del Tribunale di Napoli che, in riesame, aveva confermato l'ordinanza del GIP di Avellino del 18/07/2024 che aveva applicato a Fabio Guerriero la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati richiamati agli artt. 81, 110, 318, 321 c.p. I difensori hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I difensori, muniti di procura speciale, hanno rinunciato al ricorso dopo che il GIP del Tribunale di Avellino aveva revocato la misura cautelare il 20/09/2024. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non integra soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, secondo la giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintetica indicazione dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per la formulazione della sintesi dei motivi presentati dai difensori.

  • artt. 81, 110, 318, 321 cod. pen.

    Norme penali relativi ai reati per i quali era stata disposta la misura cautelare; costituivano l'oggetto delle contestazioni che avevano giustificato l'applicazione degli arresti domiciliari da parte del GIP.

  • Giurisprudenza Sez. U (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)

    Principio interpretato dalla Corte: la perdita dell'interesse alla decisione sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso determina inammissibilità senza che ciò configuri soccombenza; pertanto non si applicano condanne alle spese né sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene meno l'interesse della parte (ad esempio per revoca della misura impugnata), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia formale al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale è idonea a fondare la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza: normalmente non comporta condanna alle spese processuali né applicazione di sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende.
  • In situazioni analoghe conviene verificare tempestivamente l'eventuale sopravvenuta cessazione dell'interesse (p.es. revoca della misura, estinzione del diritto) e valutare la possibile rinuncia al gravame per evitare procedimenti inutili.
  • Se sussistono interessi residui (ad es. questioni risarcitorie o patrimoniali ulteriori), la sopravvenuta revoca della misura cautelare non necessariamente determina inammissibilità: occorre valutare caso per caso se l'interesse alla decisione persista.

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