Cassazione Penale, Sentenza n. 07636/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere, basata sulla presunta operatività della "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297 c.p.p.: sosteneva che, già all'epoca della prima ordinanza custodiale (convalida dell'arresto del 28/04/2022), fossero presenti negli atti tutti gli elementi indiziari necessari anche per la successiva misura (26/04/2024) relativa ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, e che pertanto dovessero essere retrodatati i termini di fase. Denunciava altresì vizio di motivazione e violazioni di art. 297 c.p.p., art. 7 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha escluso la retrodatazione perché il quadro indiziario decisivo per la seconda misura si è delineato solo successivamente (informativa finale del 5/10/2022 e attività di intercettazione proseguita dopo l'arresto del 27/04/2022, con evidenza di condotte associative e un 'summit' volto a riorganizzare l'attività di spaccio). La Corte ha ricordato che non è sufficiente la mera conoscenza del fatto; è necessario che, alla data del primo provvedimento, sussistesse un quadro indiziario univoco e idoneo a giustificare la misura poi adottata. Contestualmente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina della retrodatazione dei termini e del divieto della "contestazione a catena": la retrodatazione è ammissibile solo se dagli atti del primo procedimento, entro i limiti temporali previsti, risultano elementi indiziari idonei e sufficienti a legittimare la misura successiva
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali in materia di stupefacenti: i reati contestati riguardano detenzione e traffico/associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cui si riferiscono le misure cautelari impugnate
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente in tema di legalità e certezza del diritto; la Corte ha comunque deciso valorizzando i criteri di pertinenza e idoneità degli elementi indiziari ai fini cautelari
art. 24 Cost.
Riferito dalla difesa in rapporto alla tutela della difesa e del giusto processo; la Corte di legittimità ha valutato la motivazione del Tribunale come logica e sufficiente
art. 111 Cost.
Riferito dalla difesa in relazione al giusto processo; non è stata riscontrata violazione nel metodo valutativo adottato dal giudice del riesame e dalla Corte
Norma che dispone l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente
Corte costituzionale, sentenza n. 408 del 2005
"fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell'eguaglianza e della ragionevolezza) dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari"
La Corte costituzionale chiarisce che non basta la mera conoscenza del fatto: è necessaria l'acquisizione, già al primo momento, di elementi idonei e sufficienti per adottare provvedimenti cautelari ulteriori
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 23166/2020 e altre pronunce richiamate)
Consolidato indirizzo secondo cui la 'contestazione a catena' è esclusa se dagli atti del primo procedimento non risultano indizi univoci e idonei a fondare la responsabilità cautelare per il secondo fatto; la Corte ha richiamato questo principio e lo ha applicato al caso
Massime di principio
- La "contestazione a catena" (retrodatazione dei termini ex art. 297 c.p.p.) opera solo se, già al momento del primo provvedimento, dagli atti emerge un quadro indiziario univoco e idoneo a giustificare la successiva misura cautelare; la mera conoscenza o notizia del fatto non è sufficiente
- L'onere di allegazione circa l'esistenza degli elementi che giustificano la retrodatazione grava sul soggetto che la invoca (di norma la difesa/ricorrente)
- Se nuove attività investigative (es. intercettazioni) hanno prodotto elementi significativi solo dopo il primo provvedimento, tali elementi legittimano una successiva misura senza retrodatazione
- Nei reati associativi, la prosecuzione della condotta dopo il primo provvedimento può giustificare una nuova misura anche se gli eventi materiali non sono anteriori; occorre valutare la persistenza o la ripresa dell'attività associativa
- Il giudice deve motivare in modo puntuale la valutazione sulla base del contenuto documentale: affermazioni generiche della difesa sulla identità dell'attività investigativa non bastano a travolgere una motivazione che dimostri l'esistenza di nuove acquisizioni
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo responsabilità per dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
- Richiami a diritti costituzionali o convenzionali (art. 7 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.) richiedono di mostrare concretamente come la valutazione probatoria o la motivazione abbiano recato violazione: contestazioni generiche sono inefficaci
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