Cassazione Penale, Sentenza n. 10025/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 27/01/2025 che aveva dichiarato i due non punibili ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato previsto dall'art. 674 c.p., ma li aveva condannati al risarcimento del danno e al pagamento delle spese in favore della parte civile. Fedele articola sei motivi: (1) nullità per motivazione apparente; (2) violazione art. 192, commi 1-2 c.p.p. per omissione di indicazione degli elementi di prova e dei criteri di valutazione; (3) violazione art. 192, commi 3-4 c.p.p. per mancanza di riscontri esterni; (4) violazione del principio di responsabilità personale e divieto di responsabilità oggettiva; (5) violazione art. 192 comma 2 e artt. 42-43 c.p. per ritenuta prova del fatto (getto di caffè e olio) senza elementi di sostegno; (6) violazione artt. 538 e 539 c.p.p., in relazione all'art. 185 c.p.p., per condanna generica al risarcimento senza indicazione della prova dell'andamento del danno. Katia Dattola lamenta vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle statuizioni civili; chiede anche di differire o rimandare la questione alle Sezioni Unite sulla appellabilità delle sentenze di proscioglimento con statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi: ha annullato la sentenza impugnata per motivazione apparente, rilevando che il Tribunale non ha esposto né analizzato le prove assunte né motivato le ragioni per ritenere sussistente il reato e il danno risarcibile. L'annullamento è stato disposto con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione (per integrare le lacune probatorie e di motivazione). La Corte ha inoltre precisato che la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non è appellabile, quanto meno dall'imputato e dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; la questione dell'appellabilità in presenza di statuizioni civili è stata comunque rimessa in altro precedente alle Sezioni Unite dalla Quinta Sezione, ma nel caso concreto la carenza motivazionale e la genericità della condanna al risarcimento imponevano comunque l'annullamento con rinvio. Richiamata la giurisprudenza, la Corte ha escluso la necessità di rimessione alle Sezioni Unite della presente fattispecie e ha indicato il Tribunale di primo grado (in diversa persona) come autorità competente per il nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma penale del fatto per il quale si procede (getto di cose). Indicata solo come riferimento al reato contestato.
Disciplina del proscioglimento per particolare tenuità del fatto: applicata dal Tribunale per dichiarare i ricorrenti non punibili; la Corte richiama l'applicazione ma annulla la sentenza per carenza motivazionale.
Richiede l'esposizione degli elementi di prova e dei criteri di valutazione nonché riscontri esterni: la Corte rileva la violazione di tali obblighi motivazionali da parte del Tribunale.
Norma sulla motivazione delle decisioni relative alle statuizioni civili: la Corte censura la genericità della condanna al risarcimento per mancata indicazione della prova del danno.
Riguarda la determinazione del quantum nelle statuizioni civili in sentenza: la Corte rileva che il Tribunale non ha fornito neppure una valutazione sommaria dell'andamento causale e del danno.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inappellabilità della sentenza di proscioglimento (almeno per imputato e Pubblico Ministero) nei casi previsti: la Corte lo applica letteralmente per escludere l'appello da parte dell'imputato/PM e indicare limiti all'impugnazione.
art. 1, comma 10, legge n. 134/2021
Rilevata quale riferimento legislativo che orienta verso l'estensione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, fornendo fondamento sistematico all'interpretazione dell'art. 593 c.p.p.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve esporre le prove assunte e i criteri di valutazione: la mera enunciazione di responsabilità o proscioglimento senza analisi probatoria è vizio grave che comporta annullamento con rinvio.
- La condanna al risarcimento del danno nella sentenza penale richiede almeno una indicazione minima della prova del danno e del nesso causale; una statuizione civile generica o immotivata è motivo di annullamento.
- La sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è, secondo l'interpretazione corrente e l'art. 593, comma 3 c.p.p., inappellabile per l'imputato e per il Pubblico Ministero; la parte civile può tuttavia impugnare, con effetti di conversione e riassetto procedurale, salvo diversa decisione delle Sezioni Unite.
- Se la motivazione è carente ma il difetto è emendabile, la Corte di Cassazione ordinerà l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di integrare le valutazioni probatorie; l'autorità competente al nuovo esame è normalmente lo stesso giudice di merito in diversa composizione.
- Negli episodi in cui una questione di principio (es. appellabilità delle sentenze 131-bis con statuizioni civili) è controversa e sottoposta alle Sezioni Unite, ciò non impedisce comunque alla Cassazione di decidere il caso concreto secondo l'interpretazione vigente se il vizio principale è di natura motivazionale o probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09854/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09855/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09857/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09859/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09860/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09862/2026 del 16/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →