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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10025/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 27/01/2025 che aveva dichiarato i due non punibili ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato previsto dall'art. 674 c.p., ma li aveva condannati al risarcimento del danno e al pagamento delle spese in favore della parte civile. Fedele articola sei motivi: (1) nullità per motivazione apparente; (2) violazione art. 192, commi 1-2 c.p.p. per omissione di indicazione degli elementi di prova e dei criteri di valutazione; (3) violazione art. 192, commi 3-4 c.p.p. per mancanza di riscontri esterni; (4) violazione del principio di responsabilità personale e divieto di responsabilità oggettiva; (5) violazione art. 192 comma 2 e artt. 42-43 c.p. per ritenuta prova del fatto (getto di caffè e olio) senza elementi di sostegno; (6) violazione artt. 538 e 539 c.p.p., in relazione all'art. 185 c.p.p., per condanna generica al risarcimento senza indicazione della prova dell'andamento del danno. Katia Dattola lamenta vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle statuizioni civili; chiede anche di differire o rimandare la questione alle Sezioni Unite sulla appellabilità delle sentenze di proscioglimento con statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi: ha annullato la sentenza impugnata per motivazione apparente, rilevando che il Tribunale non ha esposto né analizzato le prove assunte né motivato le ragioni per ritenere sussistente il reato e il danno risarcibile. L'annullamento è stato disposto con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione (per integrare le lacune probatorie e di motivazione). La Corte ha inoltre precisato che la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non è appellabile, quanto meno dall'imputato e dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; la questione dell'appellabilità in presenza di statuizioni civili è stata comunque rimessa in altro precedente alle Sezioni Unite dalla Quinta Sezione, ma nel caso concreto la carenza motivazionale e la genericità della condanna al risarcimento imponevano comunque l'annullamento con rinvio. Richiamata la giurisprudenza, la Corte ha escluso la necessità di rimessione alle Sezioni Unite della presente fattispecie e ha indicato il Tribunale di primo grado (in diversa persona) come autorità competente per il nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. pen.

    Norma penale del fatto per il quale si procede (getto di cose). Indicata solo come riferimento al reato contestato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina del proscioglimento per particolare tenuità del fatto: applicata dal Tribunale per dichiarare i ricorrenti non punibili; la Corte richiama l'applicazione ma annulla la sentenza per carenza motivazionale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiede l'esposizione degli elementi di prova e dei criteri di valutazione nonché riscontri esterni: la Corte rileva la violazione di tali obblighi motivazionali da parte del Tribunale.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione delle decisioni relative alle statuizioni civili: la Corte censura la genericità della condanna al risarcimento per mancata indicazione della prova del danno.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Riguarda la determinazione del quantum nelle statuizioni civili in sentenza: la Corte rileva che il Tribunale non ha fornito neppure una valutazione sommaria dell'andamento causale e del danno.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità della sentenza di proscioglimento (almeno per imputato e Pubblico Ministero) nei casi previsti: la Corte lo applica letteralmente per escludere l'appello da parte dell'imputato/PM e indicare limiti all'impugnazione.

  • art. 1, comma 10, legge n. 134/2021

    Rilevata quale riferimento legislativo che orienta verso l'estensione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, fornendo fondamento sistematico all'interpretazione dell'art. 593 c.p.p.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve esporre le prove assunte e i criteri di valutazione: la mera enunciazione di responsabilità o proscioglimento senza analisi probatoria è vizio grave che comporta annullamento con rinvio.
  • La condanna al risarcimento del danno nella sentenza penale richiede almeno una indicazione minima della prova del danno e del nesso causale; una statuizione civile generica o immotivata è motivo di annullamento.
  • La sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è, secondo l'interpretazione corrente e l'art. 593, comma 3 c.p.p., inappellabile per l'imputato e per il Pubblico Ministero; la parte civile può tuttavia impugnare, con effetti di conversione e riassetto procedurale, salvo diversa decisione delle Sezioni Unite.
  • Se la motivazione è carente ma il difetto è emendabile, la Corte di Cassazione ordinerà l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di integrare le valutazioni probatorie; l'autorità competente al nuovo esame è normalmente lo stesso giudice di merito in diversa composizione.
  • Negli episodi in cui una questione di principio (es. appellabilità delle sentenze 131-bis con statuizioni civili) è controversa e sottoposta alle Sezioni Unite, ciò non impedisce comunque alla Cassazione di decidere il caso concreto secondo l'interpretazione vigente se il vizio principale è di natura motivazionale o probatoria.

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