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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04235/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, a seguito di avviso pubblico, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Servizio di Veterinaria "Area C". La commissione esaminatrice aveva attribuito il punteggio più alto a un candidato e il direttore generale della ASL aveva nominato quest’ultimo con delibera del 22 luglio 2024. Un diverso aspirante, collocatosi secondo in graduatoria, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, contestando sia la correttezza dei punteggi sia, soprattutto, l’asserita carenza del requisito dell’anzianità minima di servizio in capo al vincitore. Con regolamento preventivo di giurisdizione, il candidato nominato ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la riforma del 2022 dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 avrebbe trasformato la procedura in una vera procedura concorsuale, con graduatoria vincolante e nomina obbligata del primo classificato. La controparte e la ASL hanno resistito, affermando la giurisdizione ordinaria; il Procuratore generale ha concluso nello stesso senso. I motivi del ricorso ruotano dunque attorno al riparto di giurisdizione: secondo il ricorrente la novella del 2022 avrebbe eliminato la discrezionalità fiduciaria del direttore generale, trasformando la selezione in concorso pubblico, con conseguente applicazione dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001; inoltre la procedura sarebbe assimilabile a un concorso "interno" o a una progressione verticale, tale da ricondurla alla giurisdizione amministrativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di giurisdizione, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, anche dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 introdotta dalla legge n. 118/2022, il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa non costituisce un pubblico concorso per l’assunzione di dipendenti pubblici, né una progressione verticale idonea a comportare una novazione del rapporto di lavoro. La procedura resta una selezione funzionale all’attribuzione di un incarico dirigenziale temporaneo, svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro già in essere o comunque già ricompreso nella dirigenza sanitaria contrattualizzata, e il relativo contenzioso rimane devoluto al giudice del lavoro. La Corte ha valorizzato la distinzione tra accesso alla dirigenza sanitaria e successivo conferimento dell’incarico, nonché la natura privatistica dell’atto di conferimento, pur vincolato dal nuovo testo normativo nella scelta del candidato con il miglior punteggio.

Norme richiamate

  • art. 15, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    comma 7-bis; comma 7-quinquies; comma 5; comma 6

    La selezione per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, anche dopo la riforma del 2022, non è un concorso per l’assunzione, ma una procedura selettiva per l’attribuzione di un incarico dirigenziale temporaneo; la nomina del direttore generale è vincolata al candidato con il miglior punteggio, ma ciò non muta la natura non concorsuale della procedura.

  • art. 15-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    comma 2; comma 3; comma 5

    L’incarico di direzione di struttura complessa è temporaneo, rinnovabile e revocabile; il sistema conferma che si tratta di un incarico inserito nel rapporto di lavoro e non di un’assunzione.

  • art. 15-septies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Il divieto di utilizzare tali contratti per il conferimento dell’incarico di struttura complessa conferma che l’ordinamento vuole mantenere tale incarico entro il perimetro della dirigenza sanitaria già costituita.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Le aziende sanitarie hanno autonomia imprenditoriale e i loro atti organizzativi e gestionali sono disciplinati con atto di diritto privato, coerentemente con la natura privatistica del conferimento dell’incarico.

  • art. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Le determinazioni organizzative e di gestione del rapporto di lavoro sono assunte con i poteri del privato datore di lavoro; il conferimento dell’incarico dirigenziale di struttura complessa rientra in questa area.

  • art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    comma 1; comma 2; comma 4

    Le controversie sui rapporti di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle sugli incarichi dirigenziali, appartengono al giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa resta limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione, che qui non ricorrono.

  • art. 2103 c.c.

    La disciplina del demansionamento non si applica ai dirigenti, perché la dirigenza è funzionale e l’incarico è temporaneo, non espressione di una carriera in senso tradizionale.

  • art. 1175 c.c.

    La correttezza nell’esercizio del potere datoriale funge da criterio di controllo dell’operato dell’azienda sanitaria nella procedura selettiva.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell’esecuzione del rapporto è parametro di legittimità della scelta dell’amministrazione-datrice di lavoro nella gestione della procedura.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento giustificano il vincolo alla nomina del candidato con il miglior punteggio, senza trasformare la procedura in concorso pubblico.

  • art. 9, comma 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Alla scadenza dell’incarico, anche in assenza di valutazione negativa, l’azienda può conferire al dirigente un diverso incarico, anche di valore economico inferiore.

  • d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484

    È richiamato come fonte regolamentare del secondo livello dirigenziale sanitario, ma la Corte evidenzia che esso non può essere interpretato in contrasto con la successiva disciplina legislativa del ruolo unico sanitario.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della procedura: solo le procedure concorsuali per l’assunzione rientrano nella giurisdizione amministrativa, mentre il conferimento di incarichi dirigenziali su rapporti già costituiti resta devoluto al giudice ordinario.
  • La previsione di una graduatoria e l’obbligo di nominare il primo classificato non bastano, da sole, a trasformare una selezione per incarico dirigenziale in un concorso pubblico, se manca la finalità di assunzione o di accesso a un nuovo rapporto di lavoro.
  • La dirigenza pubblica e sanitaria ha natura funzionale: la qualifica dirigenziale esprime idoneità professionale, mentre l’incarico è temporaneo e si innesta su un rapporto già acquisito; perciò la sua attribuzione non integra progressione verticale in senso concorsuale.
  • Anche quando l’amministrazione è vincolata a parametri oggettivi e a una graduatoria, l’atto finale di conferimento può restare un atto di gestione del datore di lavoro privato, con tutela piena dinanzi al giudice ordinario.
  • Il controllo giudiziale sulla procedura di conferimento degli incarichi sanitari va letto alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, che si traducono, nel lavoro privatizzato, in regole di correttezza e buona fede.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneDirigenti
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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