Cassazione Civile, Ordinanza n. 02330/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica ha convenuto il Ministero della giustizia davanti al Giudice di pace chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da un asserito illecito trattamento di dati personali, connesso alla comunicazione di un atto giudiziario effettuata dall'UNEP presso il Tribunale di Pesaro. Il Giudice di pace ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pesaro, dinanzi al quale la causa è stata riassunta. Il Tribunale di Pesaro, ritenendo che la controversia fosse soggetta al foro erariale e non al foro speciale previsto per le controversie in materia di dati personali, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio. La questione era quindi se, in presenza di un'amministrazione statale diversa dal Garante per la protezione dei dati personali, prevalesse il foro speciale ex art. 152 d.lgs. 196/2003 oppure il foro erariale ex art. 25 c.p.c. e r.d. 1611/1933, nonché quale ufficio giudiziario fosse territorialmente competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L'Aquila a conoscere della domanda risarcitoria. Ha ritenuto applicabile il foro erariale, perché il convenuto era un'amministrazione statale diversa dal Garante per la protezione dei dati personali. Poiché il Ministero è difeso dall'Avvocatura dello Stato, la competenza va individuata in base alle sedi dell'Avvocatura distrettuale competente, e non in base al foro speciale del luogo di residenza dell'interessato o del titolare del trattamento previsto per le controversie ex art. 152 d.lgs. 196/2003. La causa deve quindi essere riassunta davanti al giudice territorialmente indicato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Le controversie in materia di trattamento dei dati personali sono assoggettate a un foro territoriale speciale; tale foro è esclusivo quando parte del giudizio è il Garante per la protezione dei dati personali, mentre non prevale sul foro erariale quando il convenuto è una diversa amministrazione statale.
art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Le controversie di cui all'art. 152 del Codice privacy seguono il rito del lavoro e sono devolute, in via alternativa, al tribunale del luogo di residenza o sede del titolare del trattamento ovvero al tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
Il foro erariale si applica alle cause contro le amministrazioni dello Stato e prevale sul foro speciale del Codice privacy quando la parte convenuta è un'amministrazione statale diversa dal Garante.
artt. 6 e 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Dettano il foro erariale collegato alla sede dell'Avvocatura dello Stato che difende l'amministrazione convenuta; tale foro, nel caso concreto, radica la competenza presso i tribunali di Ancona o L'Aquila.
art. 152, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La controversia in materia di trattamento dei dati personali, quando identificata con specifico riferimento soggettivo al Garante, rientra nell'ambito del foro speciale e ne rende operativa la disciplina derogatoria.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di trattamento dei dati personali, il foro speciale previsto dal Codice privacy prevale sul foro erariale solo quando tra le parti vi sia il Garante per la protezione dei dati personali, in quanto il legislatore ha previsto per tali cause una competenza territoriale esclusiva.
- Se la parte convenuta è una pubblica amministrazione statale diversa dal Garante, il foro erariale opera normalmente e deroga il criterio speciale del foro del trattamento dei dati personali.
- Ai fini del foro erariale, la competenza territoriale si determina in relazione alla sede dell'Avvocatura dello Stato che rappresenta l'amministrazione convenuta, non in base al luogo di residenza dell'interessato o del titolare del trattamento.
- Nel conflitto tra foro speciale in materia di privacy e foro erariale, occorre distinguere tra controversie aventi ad oggetto il Garante e controversie contro altre amministrazioni statali: solo nel primo caso il foro privacy esclude quello erariale.
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