Cassazione Penale, Ordinanza n. 29087/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato per la condotta contestata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alle false dichiarazioni o omissioni finalizzate all'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che mancasse l'elemento oggettivo del reato perché egli non aveva dichiarato la percezione, da parte del convivente, di una pensione erogata dall'INAIL; contestava inoltre la sussistenza del dolo. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che, ai fini del patrocinio, nel reddito rilevante vanno computate anche le somme percepite a titolo risarcitorio o sostitutivo di redditi da lavoro, e che la pensione INAIL svolge funzione integrativa della mancata percezione di redditi. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'elemento soggettivo del reato è generico e può assumere anche la forma del dolo eventuale, nonché la regola per cui nel reddito dell'istante va computato anche quello del convivente che contribuisce alla vita comune.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per la mancata indicazione di redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante va computato anche il reddito di qualunque persona convivente che contribuisca alla vita in comune
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel reddito rilevante per l'ammissione devono essere comprese anche le somme percepite a titolo risarcitorio o sostitutivo di redditi da lavoro quando siano destinate a reintegrare la mancata percezione di redditi, e non solo quelle che ristorano un danno di diversa natura.
- L'omessa indicazione di un reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio può integrare l'elemento oggettivo del reato anche quando il reddito sia percepito dal convivente, se tale soggetto contribuisce alla vita comune ed è pertanto computabile nel reddito familiare complessivo.
- Il dolo richiesto dalla fattispecie è generico e può essere integrato anche dal dolo eventuale, essendo sufficiente l'accettazione del rischio della falsa o incompleta dichiarazione in ordine ai requisiti reddituali.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- L'accertamento sulla rilevanza reddituale delle somme percepite da un convivente, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, va effettuato alla luce della loro funzione economica concreta e della partecipazione del convivente alla vita comune.
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