Cassazione Civile, Ordinanza n. 18753/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali relativi all'attività svolta in un precedente giudizio definito dalla Corte di cassazione. La società ingiunta aveva proposto opposizione ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, eccependo l'incompetenza del tribunale emittente in favore della corte d'appello che aveva deciso per ultima la controversia. Il tribunale, pur dichiarando la propria incompetenza nel giudizio di opposizione, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse stato correttamente emesso dal tribunale ai sensi dell'art. 637 c.p.c. e ha quindi respinto la richiesta di revoca del decreto. La società ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 637 c.p.c. e dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che, una volta accertata l'incompetenza del giudice che aveva emesso il monitorio, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto anche revocare espressamente il decreto ingiuntivo, perché emesso da giudice incompetente e quindi invalido; la mancata revoca era denunciata come errore di diritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, chiarendo che il difetto di interesse all'impugnazione sussiste solo quando il giudice, dichiarata la propria incompetenza in opposizione, ometta di revocare il decreto ingiuntivo, poiché in tal caso la revoca è implicita; non quando, come nel caso concreto, il giudice dichiari l'incompetenza ma respinga espressamente la domanda di revoca. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso: ha affermato che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, pronunciata nel giudizio di opposizione, determina comunque la caducazione del decreto, che il giudice dell'opposizione deve revocare espressamente, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione di incompetenza. Poiché il tribunale aveva espressamente negato la revoca, l'ordinanza è stata cassata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensando integralmente le spese del merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per denunciare l'errore sulla necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
Richiamato per la disciplina della competenza nel procedimento monitorio; la Corte conferma che la questione di competenza rileva ai fini dell'emissione del decreto e della sua caducazione in opposizione.
Il giudizio di opposizione è il luogo nel quale il giudice, se accoglie l'eccezione di incompetenza, deve revocare il decreto ingiuntivo.
art. 28 della L. n. 794 del 1942
È la norma originaria richiamata nel quadro della domanda di compensi dell'avvocato, nel testo come modificato dal d.lgs. 150/2011.
art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
Regola il procedimento per la liquidazione/condanna ai compensi professionali e rileva solo per la competenza del giudizio di opposizione, non per la competenza del procedimento monitorio.
Richiamato quale rito sommario speciale utilizzato per l'opposizione al decreto ingiuntivo nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se il giudice accoglie l'eccezione di incompetenza relativa al giudice che ha emesso il monitorio, deve revocare espressamente il decreto ingiuntivo, perché la dichiarazione di incompetenza ne comporta la caducazione.
- La revoca del decreto ingiuntivo non è necessaria solo quando la sua omissione sia implicita nella declaratoria di incompetenza; se il giudice respinge espressamente la richiesta di revoca, la parte ha interesse ad impugnare tale statuizione.
- La competenza del procedimento di opposizione e la sorte del decreto ingiuntivo sono distintamente valutate: la pronuncia sulla competenza non esaurisce gli effetti del monitorio, che richiedono un espresso provvedimento di revoca in caso di incompetenza del giudice emittente.
- In tema di compensi professionali dell'avvocato, la disciplina speciale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 incide sulla competenza del giudizio di opposizione, mentre il procedimento monitorio segue le regole generali sulla competenza del giudice che emette il decreto.
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