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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00417/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale relativo al procedimento a carico di FARAHAT Hadi Himi Ramazan (rectius FARHAT Farhan Hani Hilmi Ramadan) per il reato indicato all'art. 12 d.lgs. n.286/1998. Tre coindagati erano stati fermati e iscritti presso l'hotspot di Reggio Calabria (iscrizione dell'8 giugno 2025 ore 21:50) e l'indagato FARAHAT era stato fermato e collocato a Roccella Jonica (fermo e iscrizione 9 giugno 2025 ore 9:10). Il GIP di Locri, ritenendo applicabile il criterio suppletivo dell'art. 9, comma 3, c.p.p. (competenza in base all'ordine cronologico di iscrizione della notizia di reato), si era dichiarato incompetente e aveva reputato competente il Tribunale di Reggio Calabria. Il GIP di Reggio Calabria, pur avendo emesso la custodia cautelare, ha sollevato conflitto negativo contestando l'interpretazione del GIP di Locri: secondo il GIP di Reggio la norma suppletiva dovrebbe fare riferimento non alla notitia rei oggettiva ma alla iscrizione nominativa del singolo indagato. La questione centrale è quindi la portata dell'art. 9 comma 3 c.p.p. (criterio cronologico della prima iscrizione) e se tale criterio debba essere valutato in senso oggettivo (prima iscrizione della notizia di reato in generale) oppure soggettivo (prima iscrizione nominativa del singolo partecipante).

La decisione

Il Collegio ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo anche se sollevato contestualmente all'emissione di una misura cautelare (richiamando l'orientamento di Sez. I n.2993/2019). Sostanzialmente ha confermato la scelta interpretativa che considera l'art. 9, comma 3, c.p.p. come criterio residuale applicabile in senso oggettivo alla notizia di reato: la prima iscrizione della notizia di reato presso la Procura di Reggio Calabria (8 giugno 2025) attira la competenza anche in riferimento al concorrente FARAHAT, sebbene quest'ultimo sia stato iscritto successivamente presso un altro ufficio. Per tali ragioni il Collegio ha dichiarato la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art.12 d.lgs. n.286 del 1998

    Norma sostanziale contestata (reato per cui è indagato FARAHAT); utilizzata per definire il capo di imputazione nei confronti dell'indagato

  • art.12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Riferimento impiegato per spiegare l'eventuale connessione tra posizioni di più indagati (connessione processuale tra diversi procedimenti)

  • art.9, comma 3, cod. proc. pen.

    Criterio suppletivo di determinazione della competenza per territorio basato sull'ordine cronologico di iscrizione della notizia di reato; il Collegio interpreta la norma in senso oggettivo rispetto alla notitia rei, attribuendo all'ufficio che per primo ha iscritto la notizia la cognizione anche per i concorrenti nel reato

  • art.8 cod. proc. pen.

    Norma richiamata e correttamente esclusa dal GIP di Locri perché il reato è stato ritenuto consumato in acque internazionali (quindi non operativa la competenza territoriale prevista dall'art.8)

  • art.27 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina del conflitto di attribuzione/competenza; il Collegio ritiene ammissibile il conflitto sollevato dal GIP pur in fase cautelare

Massime di principio

  • Quando più persone sono imputate per lo stesso fatto o per fatti connessi, il criterio residuo dell'art.9, comma 3, c.p.p. va interpretato in senso oggettivo rispetto alla notizia di reato: la prima iscrizione temporale della notizia attira la competenza per tutti i concorrenti, favorendo la concentrazione delle posizioni processuali.
  • Se un GIP si dichiara incompetente perché ritiene che la prima iscrizione sia avvenuta presso altro ufficio, la decisione può essere impugnata con la procedura di conflitto e la questione è risolvibile anche se nel frattempo è stata adottata una misura cautelare da altro giudice.
  • In presenza di reati commessi in acque internazionali va valutata l'applicabilità delle norme speciali di competenza territoriale (es. art.8 c.p.p.); se escluse, si ricorre ai criteri residui (art.9 c.p.p.).
  • Nel dubbio operativo verificare sempre la cronologia esatta delle iscrizioni (data/ora) e la natura della notitia (se oggettiva, cioè riferita allo stesso fatto, o nominativa, cioè riferita al singolo indagato) prima di proclamare l'incompetenza territoriale.
  • La soluzione che favorisce la concentrazione dei procedimenti presso un unico ufficio giudiziario è preferita per ragioni di economia processuale e di corretta gestione delle posizioni dei concorrenti nel reato; pertanto è probabile che i giudici superiori privilegino un'interpretazione oggettiva della prima iscrizione.

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