Cassazione Civile, Ordinanza n. 09670/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto con cui l'Ufficio richiedeva a una contribuente il pagamento di € 200,00 per omesso versamento dell'importo fisso previsto dall'art. 13, comma 2-bis, d.P.R. n. 115/2002 per un ricorso per cassazione, oltre a sanzioni e spese di notifica. La contribuente impugnava l'atto; la CTP dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ma in appello la CGT di secondo grado della Sicilia annullava l'atto di irrogazione sanzioni ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'art. 46 L. n. 374/1991 per le cause di modesto valore. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, T.U.S.G. e sostenendo che la CTR aveva erroneamente equiparato tale importo all'imposta di registro ex art. 37 d.P.R. n. 131/1986, applicando indebitamente la disciplina esonerativa dell'art. 46 L. n. 374/1991 a un tributo diverso e speciale previsto per i giudizi di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Ministero: ha affermato che l'importo dovuto per i ricorsi in Cassazione ex art. 13, comma 2-bis, d.P.R. n. 115/2002 costituisce un tributo ulteriore e distinto rispetto al contributo unificato e all'imposta di registro, non potendo essere automaticamente assimilato a quest'ultima solo perché di pari importo. Ha inoltre escluso che l'esenzione prevista dall'art. 46 L. n. 374/1991 per le controversie di modesto valore si estenda a tale importo, osservando che le ipotesi di esonero sono tassative e non comprendono quella invocata dalla contribuente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari"
introduce un tributo ulteriore e distinto rispetto al contributo unificato e all'imposta di registro; la sua disciplina non può essere automaticamente estesa per analogia con quella dell'imposta di registro solo per la coincidenza dell'importo
art. 46, L. 21 novembre 1991, n. 374
"per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad Euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi"
l'esenzione riguarda le cause di modesto valore e i relativi atti/provvedimenti, ma non si applica all'importo dovuto per i ricorsi in Cassazione previsto dall'art. 13, comma 2-bis, T.U.S.G.
art. 37, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
è richiamato solo come termine di raffronto rispetto all'imposta di registro; non disciplina l'importo speciale dovuto per i giudizi di cassazione
art. 10, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
le ipotesi di esonero dall'importo previsto per i ricorsi in Cassazione sono solo quelle specificamente previste da questa norma, con elenco tassativo che non comprende l'art. 46 L. n. 374/1991
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
è il parametro processuale dedotto per la censura di violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- L'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione previsto dall'art. 13, comma 2-bis, d.P.R. n. 115/2002 è un prelievo autonomo e speciale, che non si identifica con l'imposta di registro solo perché il suo ammontare è parametrato a quella imposta.
- Le esenzioni previste per il contributo unificato o per altre entrate processuali non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti dalla legge quando la disciplina speciale abbia un ambito applicativo tipizzato.
- La coincidenza del quantum tra due prelievi non consente, di per sé, di applicare a uno di essi il regime giuridico dell'altro, se la ratio e la struttura normativa sono diverse.
- Le ipotesi di esonero dal pagamento dell'importo dovuto per il ricorso per cassazione sono tassative e vanno individuate solo nelle norme che disciplinano espressamente tale importo.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
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