Cassazione Civile, Ordinanza n. 27732/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da domande di alcuni lavoratori, già dipendenti di IPI e successivamente transitati al Ministero, dirette all'attribuzione di alcune voci retributive, parzialmente accolte in primo grado. In appello, il Ministero aveva ottenuto una decisione favorevole, poi revocata dalla stessa Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3959/2019, perché il collegio aveva ritenuto di avere commesso un errore di fatto nel non rilevare che, unitamente al ricorso in appello, non era stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 435 c.p.c. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 291, 435 e 402 c.p.c., sostenendo che l'omessa comunicazione del decreto di fissazione d'udienza da parte della Cancelleria all'Avvocatura Generale dello Stato gli aveva impedito di notificare il ricorso con il decreto pedissequo; lamentava inoltre che non gli fosse stato concesso un ulteriore termine per rinnovare la notificazione. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato come errore di fatto revocatorio, ex art. 395 n. 4 c.p.c., la mancata percezione della omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, errore decisivo perché la sentenza impugnata aveva poi dichiarato l'improcedibilità dell'appello applicando un principio consolidato in tema di mancata notificazione dell'atto introduttivo d'appello nel rito del lavoro. La censura del Ministero è stata giudicata generica, perché non confutava specificamente l'accertamento in fatto posto a base della revocazione, ed è stata anche ritenuta nuova, poiché la questione dell'omessa comunicazione della Cancelleria non risultava trattata nella sentenza impugnata né dedotta in modo dimostrato nel giudizio di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del Ministero alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo, risultante incontestabilmente dagli atti o escluso da essi, purché non attenga a un punto controverso né a una valutazione delle risultanze processuali.
Nel rito del lavoro la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza comporta improcedibilità del gravame, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per sanare il vizio.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e pertinente alla ratio decidendi; la mancata confutazione puntuale dell'argomentazione decisiva comporta genericità della censura e inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne abbia ravvisato violazione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne abbia ravvisato violazione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne abbia ravvisato violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza determina improcedibilità dell'impugnazione e non consente al giudice di assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione.
- L'errore di fatto idoneo a fondare revocazione ordinaria ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo errato un fatto decisivo risultante dagli atti o escluso da essi; non ricorre quando si discuta di valutazioni processuali o di questioni controverse.
- Chi impugna in cassazione una sentenza fondata su un preciso accertamento di fatto deve confutare specificamente tale accertamento, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca una questione nuova, non trattata nella decisione impugnata e non dimostrata come dedotta nel precedente grado di giudizio.
- L'errore di fatto revocatorio va valutato anche in termini di decisività secondo un giudizio controfattuale sulla tenuta logico-giuridica della decisione impugnata.
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