Cassazione Penale, Sentenza n. 13327/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne di primo grado. PETRICEANU: 1) censura la mancata qualificazione giuridica del fatto come reato di cui all'art. 379 c.p. e la carenza di motivazione riguardo alla sussistenza del reato di rapina, sostenendo di non aver concorso materialmente alla rapina perché si era allontanato in auto e non era presente mentre lo STOICA aggrediva la vittima; 2) contesta la responsabilità per le lesioni personali ai sensi dell'art. 116 c.p., sostenendo l'assenza di nesso causale e l'imprevedibilità dell'evoluzione criminosa che ha portato alle lesioni. STOICA: contesta il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), sostenendo che il fatto si è svolto in una zona centrale con passaggio di veicoli e che la vittima ricevette subito soccorso, rendendo infondato il riconoscimento dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per carenza di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto che le doglianze proposte costituiscano in sostanza revisione di valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito e che non siano state documentate specifiche violazioni di legge o travisamenti decisivi. Sulla sostanza, i giudici di merito avevano motivato che PETRICEANU aveva agevolato la rapina conducendo l'auto e accompagnando il complice prima e dopo il fatto, nonché recuperandolo in un brevissimo arco temporale, giustificando così il concorso e la responsabilità per rapina e per le lesioni come prevedibile sviluppo dell'azione criminosa. Quanto allo STOICA, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa in ragione del fatto che il reato fu commesso in ora notturna in una zona deserta, e ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante richiede solo che la difesa sia ostacolata e non necessariamente impossibile. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Applicata per affermare la responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la condotta di accompagnamento/agevolazione e il recupero del complice rendessero prevedibile lo sviluppo violento e quindi configurassero concorso.
Riferita al reato contestato: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la rapina aggravata in considerazione della condotta complessiva degli imputati e della loro complicità.
aggravante per minorata difesa
Interpretata nel senso che l'aggravante si configura quando la difesa della vittima è ostacolata; non è richiesta l'impossibilità assoluta di difesa, basta che sia resa più difficile (richiamata giurisprudenza di Sezione).
Richiamato tra le norme relative ai fatti contestati; la Corte di merito ha valutato le lesioni alla luce della contestazione penale complessiva.
Richiamato tra le norme relative ai fatti contestati; inserito nell'impianto accusatorio valutato dai giudici di merito.
Indicata dalla difesa come possibile diversa qualificazione, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura; la Cassazione ha considerato la questione come valutazione di fatto non sindacabile per mancanza di specificità.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per l'inammissibilità dei ricorsi per mancata specificità dei motivi di cassazione.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 581 per definire i requisiti di specificità e consentitezza dei motivi di ricorso in Cassazione.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti: i motivi che rimettono in discussione valutazioni di fatto senza indicare specifici travisamenti o violazioni di legge saranno dichiarati inammissibili per carenza di specificità.
- La responsabilità per concorso ex art. 116 c.p. può essere affermata anche se l'asserito concorrente non era fisicamente presente per l'intera durata dell'azione criminale, quando risulti che ha agevolato l'esecuzione (ad es. conducendo l'auto, accompagnando prima e dopo, recuperando il complice) e quando la violenza era prevedibile come sviluppo del piano criminoso.
- Per la configurabilità dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) non è necessario che la difesa della vittima fosse impossibile: è sufficiente che il luogo, l'ora o le circostanze abbiano ostacolato concretamente la possibilità di difendersi.
- Le doglianze sulla prevedibilità dell'evoluzione criminosa e sul nesso causale richiedono una puntuale dimostrazione del mancato nesso di causa o dell'imprevedibilità; mere affermazioni alternative senza elementi nuovi non superano il vaglio di ammissibilità.
- Presentare ricorsi generici o basati sulla rivalutazione del materiale probatorio può comportare non solo il rigetto per inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle Ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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