Cassazione Penale, Sentenza n. 8350/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riformato il proscioglimento del Tribunale per il delitto di furto in abitazione del 18/08/2011. Le censure sono plurime e riguardano: a) presunta illegittimità o genericità dell'appello del Pubblico Ministero; b) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (si sostiene che la Corte avrebbe dovuto escutere la persona offesa e i testi per valutare la circostanza aggravante della "violenza sulle cose"); c) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose; d) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.); e) contestazione della sussistenza/quantificazione della recidiva e della motivazione sul suo riconoscimento; f) doglianze sulla determinazione della pena, esclusione delle attenuanti generiche e mancata applicazione di misure sostitutive; g) contestazione del calcolo del termine di prescrizione in relazione agli aumenti dovuti alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi proposti e ha ritenuto però parzialmente fondati i ricorsi di Brilli e Ruggiero solo con riferimento alla motivazione sul riconoscimento della recidiva. In dettaglio: - Il ricorso di Terlizzi è stato dichiarato del tutto inammissibile; Terlizzi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. - Per Brilli e Ruggiero la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva (insufficiente la motivazione del relativo riconoscimento) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto (configurazione dell'aggravante della violenza sulle cose, esclusione dell'attenuante di speciale tenuità, generalità delle doglianze sull'istruttoria, valutazione del trattamento sanzionatorio) i ricorsi sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili. Gli altri motivi residui sono stati assorbiti o respinti.
Norme richiamate
L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello del pubblico ministero contro sentenza di proscioglimento riguarda soltanto le prove dichiarative specificamente indicate nell'atto di impugnazione come oggetto di erronea valutazione e ritenute decisive; non impone la rinnovazione integrale e automatica di tutta l'istruttoria.
Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato; tuttavia la specificità va valutata in rapporto alle ragioni esposte nella decisione di primo grado.
L'aggravante della violenza sulle cose comprende anche la manomissione o la forzatura di strumenti posti a difesa della cosa (es. finestra divelta): non è necessario che l'energia abbia inciso direttamente sulla 'res' se la strumentazione protettiva è stata effettivamente manomessa in modo da richiedere ripristino.
La valutazione della special tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia lievissimo al momento della consumazione del reato; il valore intrinseco e la qualità della refurtiva possono legittimamente essere considerati dalla Corte per escludere l'attenuante.
art. 157 e ss., c.p. (prescrizione)
La recidiva incide sul computo del termine di prescrizione (aumento del tempo necessario) e sul calcolo degli effetti degli atti interruttivi; pertanto il corretto inquadramento della recidiva è rilevante anche ai fini della prescrizione.
Il giudice del merito, quando attribuisce effetti alla recidiva (se non si tratta di recidiva obbligatoria), deve motivare concretamente e specificamente la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio, valutando gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e i parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
Fornisce i criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione della pena; la motivazione sulla recidiva deve operare un confronto alla luce di tali criteri (natura e vicinanza temporale dei precedenti, gravità, qualità dei comportamenti ecc.).
art. 625-bis e art. 624-bis c.p.; art. 625-bis comma 1 (riferimento normativo per la pena)
Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che una pena vicina al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente dettagliata, mentre uno scostamento dal minimo richiede l'indicazione degli elementi presi a riferimento.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o temerario; utilizzata per la condanna di Terlizzi.
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) non è assoluto: opera solo per le prove dichiarative specificamente censurate dall'appello del pubblico ministero e ritenute decisive; quindi un ribaltamento motivato su questioni diverse dalla valutazione di dette prove non comporta necessariamente nuova escussione dei testi.
- Se la sentenza di primo grado proscioglie per prescrizione per errore nel calcolo del termine (es. mancata considerazione di un'aggravante), l'appello del P.M. può essere specifico e ammissibile anche senza articolare di nuovo le ragioni della responsabilità sostanziale degli imputati.
- La 'violenza sulle cose' (art. 625 n.2 c.p.) può essere riconosciuta anche quando è stata manomessa la protezione della cosa (es. finestra divelta); le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e adeguatamente motivate, possono da sole fondare tale accertamento.
- L'attenuante di speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) va valutata al momento della consumazione del reato e richiede un danno economico e non patrimoniale di entità lievissima; il successivo recupero della refurtiva non modifica retroattivamente tale valutazione.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione concreta e personalizzata (analisi dei precedenti, della loro natura e della distanza temporale); mancata motivazione sul punto può comportare annullamento con rinvio.
- Nella determinazione della pena, una misura prossima o inferiore al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente dettagliata; viceversa, scostamenti verso l'alto impongono indicazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se aspecifico o manifestamente infondato; in casi di inammissibilità totale la parte può essere condannata a rifondere spese e, se previsto, a corrispondere somme alla Cassa delle ammende.
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