Cassazione Penale, Ordinanza n. 16985/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio tra difesa e Procuratore Generale e di rinuncia ai motivi di appello. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione in ordine alla valutazione della congruità degli elementi a carico. Dal testo emerge che il ricorso mirava sostanzialmente a censurare una decisione resa in sede di concordato in appello, pur in presenza di motivi di appello rinunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui non sono proponibili, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., censure che investano la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del Procuratore Generale o il contenuto della pronuncia, né doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato giudicato; il testo non specifica la condotta concreta contestata.
Consente la definizione del giudizio di appello mediante concordato sul trattamento sanzionatorio; la sentenza resa in tale forma limita i motivi proponibili in cassazione nei termini richiamati dalla Corte.
La Corte richiama il principio per cui non sono proponibili doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando il ricorso riguarda una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Implica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando le censure investono la formazione del consenso al concordato in appello, il consenso del Procuratore Generale o il contenuto della decisione resa conformemente all'accordo.
- Sono parimenti inammissibili, in tale sede, le doglianze che ripropongano motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato.
- Nel giudizio definito mediante concordato in appello non è consentito dedurre in cassazione la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la censura si colloca entro il perimetro dei motivi rinunciati o della scelta concordata sulla pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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