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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27616/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna con un solo motivo, ma nel ricorso per cassazione ha omesso di esporre in modo sommario e chiaro i fatti di causa. La Corte rileva che nell'atto, sotto la rubrica "Fatto", era presente solo la narrazione della vicenda personale del ricorrente, senza indicazione delle domande proposte nei giudizi di primo e secondo grado, delle difese del Ministero, delle ragioni della decisione di primo grado e del contenuto della sentenza d'appello. La censura non consentiva quindi alla Corte di comprendere compiutamente l'oggetto della controversia e le ragioni per cui si chiedeva una diversa valutazione giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenendo carente l'esposizione sommaria dei fatti di causa e, quindi, non rispettato il requisito di autosufficienza del ricorso. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica, dei fatti di causa e della vicenda processuale, tale da consentire alla Corte la completa comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti o agli atti del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non è un adempimento meramente formale, ma una condizione funzionale a consentire alla Corte di comprendere l'intera controversia e la portata delle censure.
  • Il requisito di autosufficienza impone che il ricorso rechi tutti gli elementi necessari per cogliere le reciproche pretese, le difese delle parti, lo svolgimento del giudizio di merito e la ratio della decisione impugnata, senza rinvii necessari ad atti esterni.
  • La mera narrazione della vicenda personale del ricorrente, se non accompagnata dai dati processuali e sostanziali essenziali, non integra l'esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366 c.p.c.
  • I motivi di impugnazione non possono supplire alla mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, perché sono destinati alle censure e non alla ricostruzione completa della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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