Cassazione Civile, Ordinanza n. 22953/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda riguarda l'insinuazione al passivo di un fallimento dichiarato nel 2001. La banca originaria aveva proposto opposizione allo stato passivo, poi rigettata dal tribunale. La società cessionaria dei crediti della banca ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto l'opposizione. Il ricorso era articolato in due motivi, ma dal testo della decisione non emergono i contenuti specifici di tali motivi, se non che si contestava la sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché il fallimento era stato dichiarato anteriormente al 16 luglio 2006, trovasse applicazione la disciplina previgente alla riforma: in tale regime, contro la sentenza del tribunale resa sull'opposizione allo stato passivo non è esperibile il ricorso diretto per cassazione, essendo invece necessario il passaggio attraverso l'appello. La Corte ha inoltre rilevato che non risultava dedotto né provato l'accordo delle parti per omettere l'appello, presupposto indispensabile per l'immediato ricorso per cassazione contro una sentenza appellabile. Nessuna pronuncia sulle spese, per difetto di attività difensiva del fallimento intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 5/2006, artt. 150 e 153
Per i fallimenti dichiarati prima dell'entrata in vigore della riforma continua ad applicarsi la disciplina previgente, con prosecuzione del regime anteriore per la formazione dello stato passivo e le relative impugnazioni.
art. 99 l.fall. (testo previgente)
Nelle procedure soggette alla disciplina anteriore alla riforma, contro la decisione del tribunale sull'opposizione allo stato passivo non è previsto il ricorso diretto per cassazione, ma l'appello.
Nel regime riformato regola termini e modalità dell'impugnazione dello stato passivo e del successivo ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale.
La sentenza appellabile può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione solo se le parti concordano di omettere l'appello; in mancanza di tale accordo il ricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il fallimento è dichiarato prima dell'entrata in vigore della riforma del 2006, le impugnazioni relative allo stato passivo restano disciplinate dalla normativa previgente, con necessaria sequenza opposizione al tribunale e poi appello.
- Il ricorso diretto per cassazione contro la sentenza del tribunale sull'opposizione allo stato passivo è inammissibile se la procedura è soggetta al vecchio regime fallimentare.
- La deroga al principio dell'appellabilità richiede un accordo espresso delle parti per omettere l'appello; l'esistenza di tale accordo deve essere allegata e provata dalla parte che propone il ricorso diretto per cassazione.
- L'applicazione della disciplina processuale delle impugnazioni nelle procedure concorsuali dipende dalla data della dichiarazione di fallimento, non dalla sola data del ricorso introduttivo o dell'impugnazione.
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