Cassazione Penale, Sentenza n. 43656/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per vizio di motivazione: si censura l'omessa e insufficiente valutazione, nella sentenza di rinvio della Corte d'appello, della riconsiderazione complessiva del trattamento sanzionatorio disposta dalla Corte di legittimità. La difesa sostiene che, dopo l'annullamento per mancata considerazione della dosimetria (con rinvio), la Corte territoriale avrebbe dovuto ricostruire la pena partendo dalla individuazione della pena base e rivalutare la diminuzione dovuta alle assoluzioni e alle riqualificazioni, applicando correttamente l'art. 597, comma 4, c.p.p., invece di limitarsi a riproporre la pena base precedente e modulare gli aumenti per continuazione in modo da ottenere una pena complessiva più favorevole senza affrontare la comparazione tra il disvalore delle condotte condannate e quello delle condotte prosciolte o assorbite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo che la Corte territoriale abbia in realtà svolto la comparazione richiesta dalla sentenza di annullamento e che, nonostante la premessa (erronea) sull'intangibilità della pena base, la decisione non sarebbe stata diversa alla luce della valutazione fatta: le condotte per le quali Trapasso era stato assolto o nei confronti delle quali vi era stata riqualificazione conservano secondo i giudici di appello una valenza sintomatica e di rilievo ai fini associativi, giustificando il mantenimento della pena in anni diciannove. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che individua il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la censura lamentava insufficienza della motivazione sulla dosimetria, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione, anche per relationem, fosse adeguata.
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena quando in sede di gravame vengono meno valutazioni di responsabilità; la difesa sosteneva che le assoluzioni e le riqualificazioni avrebbero dovuto comportare una maggiore diminuzione della pena complessiva. La Corte ha ritenuto che, pur dovendo esserci rivalutazione, le assoluzioni non avevano eliminato il rilievo sintomatico delle condotte ai fini associativi e dunque la riduzione applicata era giustificata.
Richiamata come norma di riqualificazione di uno dei capi (capo 26 unificato col 26-bis); la Corte ha tenuto conto della riqualificazione nel valutare il disvalore complessivo delle condotte.
Richiamato dalla difesa in relazione al meccanismo di computo delle pene in caso di continuazione; la difesa sosteneva che quel meccanismo non fosse applicabile per ricostruire la nuova pena, ma la Corte ha valutato che, anche escludendone l'operatività, l'esito non avrebbe mutato la decisione.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Dopo un annullamento con rinvio per carenza di motivazione sulla dosimetria, la Corte d'appello è tenuta a svolgere una valutazione comparativa esplicita tra il disvalore delle condotte per le quali è intervenuta condanna e quello delle condotte per le quali è intervenuta assoluzione o riqualificazione, e a motivare come tale comparazione incide sulla pena complessiva.
- La rivalutazione può portare anche a confermare una pena più alta o sostanzialmente equivalente se la Corte territoriale dimostra che le condotte prosciolte o riqualificate mantengono una rilevanza fattuale o sintomatica ai fini associativi; non è necessario che la pena base venga modificata se la motivazione spiega perché le assoluzioni non attenuano il disvalore complessivo.
- La Corte di cassazione non annulla automaticamente per ogni imperfezione formale della motivazione quando, alla luce della motivazione effettivamente svolta (anche per relationem), il giudice di merito ha compiuto una valutazione sostanziale che giustifica l'esito della dosimetria.
- In casi analoghi, per evitare ricorsi vittoriosi, il giudice di merito dovrebbe: 1) indicare espressamente la pena base e le ragioni della sua scelta; 2) spiegare come ogni assoluzione o riqualificazione incide sul computo della pena complessiva (art. 597, comma 4, c.p.p.); 3) quantificare e motivare gli aumenti per continuazione o altri applicati, evitando semplici richiami per relationem senza argomentazione propria.
- La soccombenza in cassazione comporta la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., quindi il ricorrente deve considerare il rischio economico di un ricorso infondato.
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