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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40986/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma, da parte della Corte d'assise d'appello di Napoli, della condanna in rito abbreviato per omicidio preterintenzionale di Angelo Marino (29/09/2021) con l'aggravante dei futili motivi. Il ricorrente propone due motivi: (1) violazione dell'art. 61, comma 1, n. 1 c.p. e vizio di motivazione per presunto travisamento delle prove, sostenendo che i filmati e la testimonianza di Marcelli dimostrerebbero che Tazi reagì a una provocazione e subì due schiaffi (condotta aggressiva della vittima); (2) violazione dell'art. 62, comma 1, n. 2 c.p. e vizio di motivazione per l'omessa valutazione di un ulteriore tentativo di aggressione, per l'effetto dello stato di ebbrezza della vittima e per la mancanza di una sproporzione temporale significativa tra l'aggressione subita e la reazione dell'imputato, tesi che vorrebbe integrare l'attenuante della provocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettuato una autonoma e coerente valutazione della dinamica (anche riconoscendo due schiaffi da parte della vittima) basata su esame analitico dei filmati e delle dichiarazioni, perciò non sussisteva travisamento della prova idoneo a disarticolare il convincimento del giudice di merito. Quanto all'aggravante dei futili motivi, la Cassazione ha confermato la corretta valutazione della Corte territoriale circa la banalità dell'alterco, la sproporzione dell'azione dell'imputato rispetto ai due schiaffi e l'inedera capacità offensiva della vittima (ebbrezza, incapace di difendersi). L'attenuante della provocazione è stata correttamente esclusa perché l'azione dell'imputato fu macroscopicamente sproporzionata e la circostanza dei futili motivi è incompatibile con la provocazione. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 1 c.p.

    Aggravante dei futili motivi: valutata dalla Corte territoriale e ritenuta sussistente per la banalità dell'alterco e la sproporzione dell'azione dell'imputato rispetto agli schiaffi subiti.

  • art. 62, comma 1, n. 2 c.p.

    Attenuante della provocazione: contestata dal ricorrente ma esclusa dalla Corte d'appello e confermata dalla Cassazione in quanto la reazione dell'imputato è risultata macroscopicamente sproporzionata e incompatibile con lo stato d'ira derivante dalla provocazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti formali della motivazione del ricorso; il ricorso conteneva i motivi enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi della norma.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio per travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo con specificità e, nei casi di 'doppia conforme', nei limiti fissati dalla giurisprudenza: il ricorrente non ha specificato in modo tale da disarticolare il ragionamento del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola la condanna alle spese in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell'ammenda di euro 3.000,00.

  • art. 23, comma 8 d.l. 127/2020 e successive disposizioni

    Norme procedurali citate riguardanti la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti e la disciplina transitoria applicata al procedimento.

Massime di principio

  • La censura per travisamento della prova in Cassazione richiede specificità: bisogna indicare esattamente quale elemento probatorio sarebbe stato travisato, dove si trova negli atti e perché la mancata o errata valutazione alteri essenzialmente il convincimento del giudice di merito.
  • L'aggravante dei futili motivi si configura quando il movente è di tale insignificanza o banalità da risultare un mero pretesto per sfogare un impulso violento; la sproporzione tra il motivo e la gravità dell'azione è centrale per la sua affermazione.
  • L'attenuante della provocazione non è applicabile se la reazione è macroscopicamente sproporzionata rispetto alla provocazione o qualora sussista una dinamica che evidenzi uno 'sfogo' intenzionale e non un improvviso stato d'ira giustificabile; inoltre è incompatibile con l'aggravante dei futili motivi.
  • La visione e l'analisi di prove filmate possono consolidare la valutazione del giudice di merito: il ricorso deve contestare con precisione l'interpretazione filmica o la sua trascrizione processuale per risultare efficace.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni economiche: è quindi essenziale valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre il gravame.

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