Cassazione Penale, Sentenza n. 18229/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi di Rotunno contestavano la riqualificazione del reato in appello (da ricettazione a furto) e la mancata motivazione su una circostanza aggravante (n.5 art.625 c.p.), nonché il diniego delle attenuanti generiche (art.62-bis e art.99 c.p.). I ricorsi di Morelli e Donaquio denunciavano, in primo luogo, la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) e, in secondo luogo, la mancata prova dell'elemento psicologico relativo alla partecipazione al reato di furto.
La decisione
Il ricorso di Rotunno è stato dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione operata in appello perché il capo di imputazione conteneva elementi sufficienti a mettere l'imputato in condizione di difendersi; le doglianze sull'aggravante per numero di persone sono state ritenute aspecifiche; il diniego delle attenuanti è stato ritenuto motivato in relazione alla gravità, all'organizzazione del reato, alla reiterazione e all'entità del danno. Rotunno è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. I ricorsi di Morelli e Donaquio sono stati dichiarati inammissibili nella parte eccetto che per il profilo relativo alla sospensione condizionale della pena: su questo punto la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente risposto alle censure sollevate in appello e ha annullato limitatamente a tale profilo, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame; per il resto i loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n.176
norma processuale usata per la procedura scritta (requisitoria scritta) e per segnalare l'assenza di richiesta di discussione orale; non incide sul merito delle doglianze sostanziali
riferimento alla disciplina del furto nella riqualificazione del reato operata dalla Corte di appello
art. 625 cod. pen., primo comma, nn.2 e 5
norme che prevedono le aggravanti del furto; la Corte ha valutato che l'aggravante per il numero di persone non sia stata comprovata con motivazione sufficiente o è stata contestata in modo aspecifico
artt. 178, 180, 192, 521, 533, 546 cod. proc. pen.
norme del codice di procedura penale richiamate da Rotunno in relazione ai profili di motivazione e di garanzie difensive rispetto alla riqualificazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi dell'imputazione consentivano la difesa e che non vi sia stata sorpresa
disciplina delle circostanze attenuanti speciali; la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti basandosi su elementi concreti quali gravità, organizzazione e reiterazione del reato
criteri per la determinazione della pena; richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti e alla motivazione del diniego
norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che, rispetto a Morelli e Donaquio, la motivazione del diniego in appello non abbia risposto adeguatamente alle censure sollevate e ha annullato la pronuncia limitatamente a questo punto per rinvio
Massime di principio
- La riqualificazione del reato in sede di merito (es. da ricettazione a furto o viceversa) non è di per sé viziata se il capo di imputazione contiene elementi fondamentali (data, luogo, oggetto) che mettono l'imputato in condizione di difendersi; mancata sorpresa difensiva quando gli imputati stessi hanno sollecitato la riqualificazione in appello.
- Le doglianze generiche e prive di specificità sulle circostanze aggravanti (es. numero di persone) sono destinate a essere rigettate se non collegate in modo puntuale alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi (gravità, organizzazione, reiterazione, entità del danno); il giudice non è obbligato a considerare e motivare ogni elemento favorevole prospettato dalle parti, purché risulti indicata la base logico-giuridica della decisione.
- La sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) richiede che la corte risponda in modo specifico e motivato alle censure sollevate in appello; la mancata risposta alle argomentazioni rilevanti può comportare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
- In sede di cassazione sono inammissibili i motivi che non mostrino una chiara correlazione critica con la motivazione delle decisioni di merito o che siano manifestamente aspecifici; le doglianze devono confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale e giuridica del giudice di merito.
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