Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18229/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi di Rotunno contestavano la riqualificazione del reato in appello (da ricettazione a furto) e la mancata motivazione su una circostanza aggravante (n.5 art.625 c.p.), nonché il diniego delle attenuanti generiche (art.62-bis e art.99 c.p.). I ricorsi di Morelli e Donaquio denunciavano, in primo luogo, la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) e, in secondo luogo, la mancata prova dell'elemento psicologico relativo alla partecipazione al reato di furto.

La decisione

Il ricorso di Rotunno è stato dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione operata in appello perché il capo di imputazione conteneva elementi sufficienti a mettere l'imputato in condizione di difendersi; le doglianze sull'aggravante per numero di persone sono state ritenute aspecifiche; il diniego delle attenuanti è stato ritenuto motivato in relazione alla gravità, all'organizzazione del reato, alla reiterazione e all'entità del danno. Rotunno è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. I ricorsi di Morelli e Donaquio sono stati dichiarati inammissibili nella parte eccetto che per il profilo relativo alla sospensione condizionale della pena: su questo punto la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente risposto alle censure sollevate in appello e ha annullato limitatamente a tale profilo, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame; per il resto i loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 (art.23, comma 8)

    decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n.176

    norma processuale usata per la procedura scritta (requisitoria scritta) e per segnalare l'assenza di richiesta di discussione orale; non incide sul merito delle doglianze sostanziali

  • art. 624 cod. pen.

    riferimento alla disciplina del furto nella riqualificazione del reato operata dalla Corte di appello

  • art. 625 cod. pen., primo comma, nn.2 e 5

    norme che prevedono le aggravanti del furto; la Corte ha valutato che l'aggravante per il numero di persone non sia stata comprovata con motivazione sufficiente o è stata contestata in modo aspecifico

  • artt. 178, 180, 192, 521, 533, 546 cod. proc. pen.

    norme del codice di procedura penale richiamate da Rotunno in relazione ai profili di motivazione e di garanzie difensive rispetto alla riqualificazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi dell'imputazione consentivano la difesa e che non vi sia stata sorpresa

  • art. 62-bis cod. pen.

    disciplina delle circostanze attenuanti speciali; la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti basandosi su elementi concreti quali gravità, organizzazione e reiterazione del reato

  • art. 99 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena; richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti e alla motivazione del diniego

  • art. 164 cod. pen.

    norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che, rispetto a Morelli e Donaquio, la motivazione del diniego in appello non abbia risposto adeguatamente alle censure sollevate e ha annullato la pronuncia limitatamente a questo punto per rinvio

Massime di principio

  • La riqualificazione del reato in sede di merito (es. da ricettazione a furto o viceversa) non è di per sé viziata se il capo di imputazione contiene elementi fondamentali (data, luogo, oggetto) che mettono l'imputato in condizione di difendersi; mancata sorpresa difensiva quando gli imputati stessi hanno sollecitato la riqualificazione in appello.
  • Le doglianze generiche e prive di specificità sulle circostanze aggravanti (es. numero di persone) sono destinate a essere rigettate se non collegate in modo puntuale alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi (gravità, organizzazione, reiterazione, entità del danno); il giudice non è obbligato a considerare e motivare ogni elemento favorevole prospettato dalle parti, purché risulti indicata la base logico-giuridica della decisione.
  • La sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) richiede che la corte risponda in modo specifico e motivato alle censure sollevate in appello; la mancata risposta alle argomentazioni rilevanti può comportare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
  • In sede di cassazione sono inammissibili i motivi che non mostrino una chiara correlazione critica con la motivazione delle decisioni di merito o che siano manifestamente aspecifici; le doglianze devono confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale e giuridica del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.