Cassazione Penale, Ordinanza n. 09777/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava, con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., la sentenza della Corte di cassazione n. 793 del 13/05/2025 che aveva già rigettato i ricorsi proposti da lui e da un coimputato avverso la conferma della condanna di primo grado e di appello a anni otto di reclusione ed euro 8.000 di multa per estorsione aggravata dal metodo mafioso. I motivi dedotti denunciavano violazione di legge e difetto di motivazione: a) per asserita erronea valutazione delle dichiarazioni di un teste, con conseguente errata riconduzione del fatto all'art. 629 c.p.; b) per mancata considerazione di ragioni di astio personale tra il ricorrente e la persona offesa; c) per erronea ricostruzione delle modalità di fuga della persona offesa e della successione cronologica degli imprenditori interessati al cantiere. La Corte ha ritenuto che tali doglianze investissero il merito della valutazione e del giudizio di responsabilità, quindi estranee ai limiti del rimedio straordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo per correggere errori materiali o di fatto della sentenza di cassazione, mentre le censure proposte miravano a contestare valutazioni probatorie, interpretazioni degli atti e il giudizio di responsabilità, ossia errori di giudizio o di diritto non riconducibili all'errore di fatto. Conseguentemente, ai sensi del comma 4 dell'art. 625-bis c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata de plano con ordinanza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedio straordinario ammesso solo per la correzione di errori materiali o di fatto della sentenza di cassazione; non consente di rimettere in discussione valutazioni di merito, interpretazioni degli atti o errori di giudizio.
L'inammissibilità del ricorso proposto per motivi estranei ai limiti del rimedio straordinario va dichiarata de plano con ordinanza.
Norma incriminatrice richiamata quale fattispecie di estorsione, oggetto delle censure del ricorrente sulla qualificazione del fatto.
Norma aggravatrice richiamata nella sentenza di condanna confermata nella precedente fase di merito e di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non è un ulteriore mezzo di impugnazione di merito: può correggere solo una svista percettiva o una divergenza tra volontà del giudice e sua estrinsecazione grafica, ma non consente di riesaminare prove, testimonianze o la ricostruzione del fatto.
- Restano estranei all'errore di fatto, e quindi non deducibili con il rimedio ex art. 625-bis c.p.p., gli errori di valutazione o di giudizio derivanti da una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione o delle norme applicate.
- Quando il ricorso straordinario viene utilizzato per contestare la motivazione della sentenza di cassazione o il giudizio di responsabilità, la Corte deve dichiararlo inammissibile de plano con ordinanza.
- L'inammissibilità del ricorso straordinario comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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