Cassazione Penale, Sentenza n. 47416/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 18/05/2022 che aveva rigettato la richiesta di convalida dell'arresto operato nei confronti di Serra per tentato omicidio aggravato. Si deduceva violazione delle norme processuali circa la convalida (artt. 380, 381, 391 c.p.p.) perché il GIP avrebbe valutato ex post elementi acquisiti dopo l'intervento della polizia giudiziaria e dichiarati in udienza dall'arrestato, anziché limitarsi a valutare la situazione conosciuta o conoscibile al momento dell'arresto; inoltre il GIP avrebbe riclassificato i fatti (escludendo il tentativo di omicidio e qualificandoli come lesioni aggravate) senza tener conto di circostanze note agli agenti (es. colpi esplosi mentre la vittima fuggiva, arma carica, mira contro la vittima), e avrebbe quindi errato anche nella valutazione della configurabilità del tentativo ai sensi degli artt. 56 e 575 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il GIP ha violato il principio secondo cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice deve effettuare una verifica ex ante limitandosi agli elementi conosciuti o conoscibili dagli operatori di polizia al momento dell'intervento e non agli elementi acquisiti successivamente o emersi in udienza. Per questa ragione la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, affermando la legittimità dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria; il giudizio sulla rilevanza probatoria degli elementi successivi resta riservato a eventuali fasi successive (es. misura cautelare), ma non poteva influire sulla convalida già esaurita.
Norme richiamate
Richiamata nel quadro delle norme sulla convalida dell'arresto: implicita l'applicazione del principio che la verifica deve essere effettuata ex ante sulla base della situazione conosciuta o conoscibile dagli organi di polizia al momento dell'arresto.
Richiamata come parte della disciplina procedurale inerente al procedimento di convalida e alle garanzie del soggetto arrestato; interpretata unitamente alle altre norme procedurali a conferma del criterio ex ante.
Citata nel contesto delle disposizioni sulle misure coercitive e sulle relative formalità procedurali; la Corte ne trae spunto per affermare i limiti della valutazione in sede di convalida.
Norma sul tentativo richiamata per valutare la configurabilità del reato contestato; la Corte osserva che la qualificazione del tentativo deve basarsi su elementi noti all'atto dell'arresto.
Norma relativa all'omicidio (e al tentativo di omicidio nel combinato uso con l'art. 56) richiamata per sostenere che la valutazione della sussistenza del tentato omicidio non poteva essere fatta sulla base di elementi sopravvenuti all'arresto.
Richiamato per spiegare il perimetro del ricorso: l'impugnazione in cassazione è ammessa con riferimento alla mancata convalida dell'arresto ma non rispetto al rigetto della richiesta di misura cautelare.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla modalità di trattazione (contraddittorio scritto) del procedimento per espresso consenso delle parti; rilevante solo sotto il profilo procedurale.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve effettuare una verifica ex ante: valutare solo gli elementi conosciuti o conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, escludendo elementi acquisiti successivamente o emersi in udienza.
- Il GIP non può compiere una valutazione di merito approfondita o ricostruire i fatti sulla base di elementi sopravvenuti per negare la convalida: ciò spetta a fasi successive (esame per misura cautelare o dibattimento).
- La riclassificazione del fatto rispetto alla qualificazione originariamente prospettata è ammessa ai fini della convalida solo se fondata su elementi già disponibili alla polizia al momento dell'intervento.
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando la fase di convalida è definitivamente esaurita e il vizio riguarda il mancato rispetto del criterio ex ante, con conseguente riconoscimento della legittimità dell'arresto.
- Le impugnazioni del PM contro il rigetto congiunto di convalida e di misure cautelari possono essere decise solo nella parte relativa alla convalida, perché l'impugnabilità delle ordinanze cautelari è limitata dall'art. 311 c.p.p.
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