Sentenza del 02/07/2021 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Contenzioso tributario appello incidentale Tempestivo e tardivo termini proposizione artt. 333 e 334 cpce artt 54, 49, 2 d.lgs. n. 546/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul rimborso del contributo unificato tributario (CUT) per un importo residuo di euro 98,75 (disputa sul corretto calcolo del CUT) e questioni processuali: l'Ufficio ha proposto appello incidentale sull'inammissibilità del ricorso originario; il contribuente ha proposto appello principale avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso; l'Ufficio eccepiva inoltre la mancanza di interesse dell'appellante, avendo il contributo già in parte o totalmente recuperato mediante precedente sentenza e accordo conciliativo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile sia l'appello incidentale proposto dall'Agenzia (per tardività rispetto al termine di passaggio in giudicato, nonostante il deposito entro 60 giorni per controdeduzioni) sia l'appello principale del contribuente (per carenza di interesse, atteso il precedente esito favorevole e l'adempimento/accordo in esecuzione). In conseguenza le questioni di merito sono assorbite; le spese del grado sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54
"regolare le controdeduzioni e l'appello incidentale" (come interpretato in combinato con art.49 e art.1 comma 2)
Deve essere interpretato con richiamo all'art.49 cfr. norme del c.p.c.; disciplina termini per controdeduzioni e appello incidentale e richiede attenzione ai termini di tempestività secondo richiamo alle norme civili.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49
"alle impugnazioni delle sentenze si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II c.p.c., cioè artt. da 323 a 338 c.p.c."
Richiama l'applicazione delle norme del codice di procedura civile in tema di impugnazioni, inclusi i criteri di tempestività dell'appello e dell'appello incidentale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 comma 2
Riafferma che, per quanto non disciplinato, si applicano le norme del c.p.c., rafforzando il richiamo agli istituti processuali civili per i termini e le forme dell'impugnazione.
Codice di Procedura Civile, art. 333 c.p.c.
"appello incidentale (impugnazione 'capo autonomo' della sentenza)"
L'appello incidentale sull'oggetto autonomo della sentenza (dove la parte è totalmente soccombente) deve essere proposto tempestivamente, ossia entro il termine del passaggio in giudicato, quando presentato insieme o con l'appello principale.
Codice di Procedura Civile, art. 334 c.p.c.
Regola l'appello incidentale tardivo ammissibile quando la parte è solo parzialmente soccombente sullo stesso capo con soccombenza reciproca; in tal caso il termine che vale può essere diverso e più 'largo' secondo la disciplina applicabile nel contenzioso tributario.
Codice di Procedura Civile, art. 327 c.p.c.
"termine di passaggio in giudicato" (6 mesi, richiamato nella decisione)
Il termine per il passaggio in giudicato (6 mesi dal deposito della sentenza) è rilevante per valutare la tempestività dell'appello incidentale qualificato ex art.333 c.p.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
Contiene termini specifici applicabili al processo tributario che possono consentire, in certi casi, la riammissione o termini diversi per appello incidentale tardivo (richiamato dalla giurisprudenza come alternativa interpretativa).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Elenca tassativamente gli atti impugnabili nel processo tributario; la giurisprudenza però ammette un'interpretazione estensiva per atti che comunicano una pretesa tributaria già definita (es. inviti bonari qualificabili come avvisi di accertamento/liquidazione).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 115, art. 13 comma 6‑quater
Riferito all'invito al pagamento per contributo unificato, valorizzato in fatto per l'invito alla Società; rilevante per la qualificazione dell'atto impugnato.
Codice di Procedura Civile, art. 100 c.p.c.
Stabilisce il requisito dell'interesse ad agire: l'appellante deve avere un interesse concreto, diretto e attuale; se l'obiettivo è già stato soddisfatto (es. rimborso ed esecuzione/accordo), l'appello può essere privo di interesse e quindi inammissibile.
Giurisprudenza (Cass. sez. unite e sezioni civili)
Sent. Cass. n. 16293/2007; Sez. U. n. 16293/2007; Cass. n. 23532/2020; Cass. 11493/2018; Cass. 29191/2017
Sono richiamati precedenti che chiariscono (i) l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili ai sensi dell'art.19 D.Lgs.546/1992; (ii) la regola che una decisione fondata su una ragione autonoma rende irrilevanti le altre ragioni; (iii) orientamenti sulla tempestività dell'appello incidentale non sempre univoci ma con indirizzo prevalente che richiede tempestività quando si tratta di 'capo autonomo'.
Massime di principio
- Se l'appello incidentale riguarda un "capo autonomo" della sentenza su cui la parte era totalmente soccombente (impugnazione ex art.333 c.p.c.), esso deve essere proposto tempestivamente, cioè entro il termine di passaggio in giudicato della sentenza; il deposito oltre tale termine lo rende inammissibile.
- Quando l'appello incidentale riguarda profili dello stesso capo con soccombenza reciproca tra le parti, può trovare applicazione la disciplina dell'appello incidentale tardivo (art.334 c.p.c.) e i termini del contenzioso tributario (es. art.23 D.Lgs.546/1992) possono consentire termini diversi.
- Il richiamo agli istituti del codice di procedura civile nel processo tributario (art.49 e art.1 comma 2 D.Lgs.546/1992) impone di valutare, oltre alla forma, la tempestività e l'interesse: termini civili come il passaggio in giudicato (art.327 c.p.c.) sono determinanti per la valutazione della ammissibilità.
- L'interesse ad agire ai sensi dell'art.100 c.p.c. è essenziale: se l'effetto pratico richiesto dall'appellante è già stato conseguito mediante precedente sentenza, esecuzione o accordo conciliativo, l'appello può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- Se la sentenza di primo grado si fonda su più motivi autonomi e ne esiste uno decisivo, le altre questioni divengono irrilevanti; la loro eventuale rilevanza è soppressa dalla definitiva statuizione sul motivo decisivo.
- In caso di dubbio interpretativo tra due orientamenti giurisprudenziali, è prudente osservare i termini più stringenti per evitare la tardività dell'impugnazione; l'Amministrazione e il contribuente devono verificare con attenzione se l'appello incidentale debba essere proposto entro il termine del passaggio in giudicato o possa sfruttare i termini del processo tributario.
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