Sentenza del 01/07/2021 n. 3313 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Intimazione di pagamento - Omesso pagamento delle cartelle esattoriali - Omessa notifica ed intervenuta prescrizione - Non sussiste - Procedimenti notificatori perfezionati - Deposito della documentazione a sostegno (art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546/1992) - Notifica nei termini delle cartelle esattoriali - Preclusione di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c. - Non trova applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali, sostenendo che le cartelle non fossero state correttamente notificate e che, per tale motivo, i crediti fossero prescritti; inoltre si discuteva della produzione tardiva di documenti probatori in sede di gravame.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che le notifiche delle cartelle fossero perfezionate e che non fosse intervenuta la prescrizione. Hanno inoltre affermato che, per effetto del principio di specialità del processo tributario (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/1992) e della disposizione specifica dell'art. 58, co. 2, del medesimo decreto, la preclusione prevista dall'art. 345, co. 3, c.p.c. non si applica: dunque è legittima la produzione in appello di documenti preesistenti al primo grado e la documentazione a sostegno della regolarità delle notifiche (tenendo conto anche degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c.) è stata ammessa. Di conseguenza il gravame del contribuente è stato respinto e le cartelle sono state considerate valide.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione per gli atti tributari; utilizzata per confermare la legittimità della notifica delle cartelle esattoriali.
d.lgs. n. 546/1992, art. 1, co. 2
Principio di specialità del processo tributario rispetto al processo civile; giustifica l'applicazione delle regole speciali del processo tributario in luogo di alcune disposizioni civili.
d.lgs. n. 546/1992, art. 58, co. 2
Consente la produzione di nuovi documenti anche in sede di appello nel processo tributario, derogando alla preclusione prevista dal processo civile e permettendo la produzione di documenti preesistenti al primo grado.
Codice di procedura civile, art. 345, co. 3
Norma ordinaria che introduce una preclusione alla produzione di documenti in appello; dichiarata inapplicabile nel processo tributario per effetto della specialità e dello specifico art. 58 d.lgs. 546/1992.
Codice di procedura civile, art. 140
Rilevanza delle copie e delle modalità di prova documentale nelle notificazioni; richiamato insieme al DPR 600/73 per valutare la regolarità delle notifiche.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello anche se preesistenti al primo grado; la mancata produzione in primo grado non costituisce di per sé causa di preclusione.
- Per effetto del principio di specialità (art. 1, co. 2, d.lgs. 546/1992) alcune preclusioni del processo civile (es. art. 345, co. 3 c.p.c.) non si applicano nel giudizio tributario.
- La validità della notifica delle cartelle esattoriali va valutata anche alla luce delle regole specifiche (es. art. 60 DPR 600/73 e art. 140 c.p.c.); se la documentazione probatoria è depositata e coerente, l'eccezione di omessa notifica può essere respinta.
- Chi intende contestare la notifica di una cartella deve fornire elementi concreti e puntuali sulla sua irregolarità; la sola deduzione astratta di omessa notifica difficilmente basta se l'ente dimostra il perfezionamento dell'atto.
- In pratica, il contribuente deve comunque curare la produzione probatoria fin dal primo grado, ma può ancora integrare o depositare documenti in appello per far valere le proprie ragioni, sfruttando l'operatività dell'art. 58, co. 2.
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