Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/07/2021 n. 3312 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Finanza Locale - Imu - Ici - Categoria catastale D - Fabbricati non iscritti in catasto - Immobili posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - Determinazione della base imponibile - Considerazione della rendita catastale - Momento di attribuzione e di comunicazione della stessa rendita - Nessuna contezza - Importanza del riferimento catastale - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il contribuente contestava l'accertamento comunale che pretendeva una maggiore imposta (ICI/IMU) sulla base di una rendita catastale attribuita successivamente dall'Agenzia. La questione era se, per i fabbricati categoria D e per immobili posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile debba essere determinata secondo le iscrizioni contabili fino al momento in cui sia stata formulata istanza di attribuzione della rendita catastale, oppure se l'attribuzione successiva della rendita possa retroagire e giustificare un maggior prelievo antecedente alla richiesta.

La decisione

la Corte ha ritenuto illegittima la pretesa comunale. Ha affermato che, per i fabbricati categoria D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino a quando non è stata formulata la richiesta di attribuzione della rendita catastale resta applicabile il criterio basato sulle iscrizioni contabili per determinare la base imponibile. L'attribuzione della rendita ha valore costitutivo e retroagisce fino al momento della domanda, perciò il Comune non può fondare un'accertamento anteriore sulla rendita successivamente attribuita se il contribuente non aveva ancora richiesto l'attribuzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 5, co. 3

    va interpretato nel senso che fino alla formulazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale per i fabbricati D distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina secondo le iscrizioni contabili; l'attribuzione della rendita ha valore costitutivo e retroagisce solo fino al momento della domanda.

  • Cass., Sez. Un., n. 3160/2011

    richiamata nella motivazione

    conferma che l'attribuzione della rendita catastale ha valore costitutivo e retroagisce sino al momento della domanda; principio applicato alla determinazione della base imponibile.

  • Cass., n. 27065/2008

    richiamata nella motivazione

    stabilisce che la regola ordinaria di conteggio basata sulla rendita catastale si applica agli immobili distintamente contabilizzati iscritti in catasto ma privi di rendita, ma non può essere estesa in modo contrario per i casi già dotati di rendita.

  • Cass., n. 19738/2010

    richiamata nella motivazione

    utilizzata per delimitare l'ambito di applicazione del criterio basato sulla rendita rispetto agli immobili distintamente contabilizzati.

Massime di principio

  • Per i fabbricati categoria D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile ai fini Ici/IMU si determina secondo le scritture contabili fino a quando il contribuente non formula la richiesta di attribuzione della rendita catastale.
  • L'attribuzione della rendita catastale ha valore costitutivo e produce effetti retroattivi solo fino al momento della domanda: non può essere invocata dal Comune per aumentare un'imposta relativa a periodi antecedenti se il contribuente non aveva ancora richiesto l'accatastamento.
  • Se l'immobile è già iscritto in catasto ma privo di rendita, occorre distinguere i casi: per immobili distintamente contabilizzati prevale il criterio contabile; la rendita, se successivamente attribuita su istanza, modifica la base imponibile con efficacia retroattiva limitata al momento della domanda.
  • In fase di accertamento è essenziale verificare il momento dell'istanza di attribuzione della rendita e la documentazione contabile: il contribuente deve conservare e poter esibire le scritture che dimostrino la determinazione della base imponibile secondo il criterio contabile.
  • Gli enti locali non possono legittimamente fondare accertamenti su rendite catastali attribuite d'ufficio o successivamente senza considerare la regola costitutiva della rendita e la tempistica della richiesta del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.