Sentenza del 01/07/2021 n. 527 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Ispezione fiscale - Prestazioni di servizi a titolo di un'attività di agente artistico - Operazioni soggette all'IVA - Operazioni non dichiarate all'amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all'emissione di una fattura - Evasione - Ricostruzione della base imponibile per l'imposta sul reddito - Principio di neutralità dell'IVA - Inclusione dell'IVA nella base imponibile ricostruita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione tributaria ha ricostruito ricavi occultati (pagamenti in contanti senza fattura) relativi all'attività di intermediazione dell'agente artistico per gli anni 2010-2012 e ha considerato quegli importi come non comprensivi di IVA, determinando la base imponibile per l'imposta sul reddito e applicando sanzioni. Il contribuente ha contestato che, in caso di operazioni non fatturate e non dichiarate, gli importi ricostruiti debbano essere intesi come già comprensivi dell'IVA (quindi da scorporare), soprattutto perché, secondo il diritto spagnolo, non poteva successivamente operare la rivalsa dell'IVA e ottenere la detrazione.
La decisione
La Corte di Giustizia ha interpretato gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE alla luce del principio di neutralità dell'IVA: quando un soggetto passivo, commettendo evasione, non ha indicato l'operazione all'amministrazione, non ha emesso fattura e non ha dichiarato i redditi, la ricostruzione a posteriori degli importi versati e percepiti da parte dell'amministrazione deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA (quindi l'IVA va scorporata e non aggiunta), salvo che il diritto nazionale consenta ai soggetti passivi, nonostante l'evasione, di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA. La Corte ha altresì precisato che la lotta alla frode deve essere perseguita tramite sanzioni e misure specifiche, non alterando la determinazione della base imponibile secondo la direttiva così da trasferire l'onere dell'IVA sul soggetto passivo.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, considerando 7
il sistema comune ... ad una neutralità dell'imposta
Principio di neutralità dell'IVA che impone che l'imposta gravi solo sul consumatore finale e non sul soggetto passivo intermedio
Direttiva 2006/112/CE, art. 1
Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo
Definisce il sistema dell'IVA e il meccanismo di detrazione che garantisce neutralità
Direttiva 2006/112/CE, art. 73
la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare ...
La base imponibile corrisponde al corrispettivo effettivamente ricevuto; nella prassi d'accertamento l'importo ricostruito corrisponde al prezzo comprensivo di IVA salvo prova contraria o possibilità nazionale di rettifica
Direttiva 2006/112/CE, art. 78
Nella base imponibile devono essere compresi ... le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA; ... le spese accessorie
Stabilisce elementi che concorrano alla base imponibile escludendo l'IVA stessa dall'essere inclusa come imposta aggiuntiva separata
Direttiva 2006/112/CE, art. 178
Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve ... essere in possesso di una fattura
Collega il diritto alla detrazione all'esistenza di documentazione (fattura); absence di fattura limita il diritto di detrarre
Direttiva 2006/112/CE, art. 220 e 226
Obbligo di emissione di fattura e indicazioni obbligatorie quali base imponibile, aliquota IVA e importo dell'IVA
L'obbligo di fatturazione e le indicazioni minime sono fondamentali per la corretta determinazione e detrazione dell'IVA
Direttiva 2006/112/CE, art. 273
Gli Stati membri possono stabilire ... altri obblighi ... ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni
Gli Stati membri hanno margine per misure anti-evasione ma non possono alterare i principi di determinazione della base imponibile previsti dalla direttiva
Ley 37/1992 (Spagna), art. 78
La base imponibile è costituita dall'importo totale del corrispettivo versato dal destinatario o da terzi
Testo nazionale che fissa la base imponibile sui corrispettivi effettivi
Ley 37/1992 (Spagna), art. 88
I soggetti passivi devono trasferire l'intero importo dell'imposta ... mediante fattura ... l'aliquota trasferita deve essere indicata separatamente dalla base imponibile
Norma spagnola sul trasferimento dell'IVA e obbligo di indicarla separatamente in fattura
Ley 37/1992 (Spagna), art. 89
I soggetti passivi devono rettificare le aliquote fiscali applicate ... e la rettifica non è applicabile quando ... l'Amministrazione fiscale evidenzi aliquote d'imposta maturate e non trasferite ... se risulti accertato ... frode
Limita possibilità di rettifica dell'IVA in caso di frode; elemento rilevante per la valutazione nazionale se la detrazione o rivalsa è possibile dopo l'accertamento
Massime di principio
- In caso di operazioni tra soggetti passivi occultate (nessuna fattura, nessuna dichiarazione), l'amministrazione che ricostruisce i ricavi deve considerare gli importi ricostruiti come comprensivi dell'IVA e procedere a scorporare l'IVA, salvo che il diritto nazionale consenta comunque la successiva rivalsa/detrazione dell'IVA.
- La determinazione della base imponibile secondo gli artt. 73 e 78 della direttiva non può essere modificata dagli Stati membri per ragioni anti-evasione in modo da trasferire l'onere dell'IVA sul soggetto passivo; la repressione della frode deve avvenire tramite sanzioni e misure specifiche, non mutando la natura della base IVA.
- Se il contribuente non possiede fatture (obbligo di cui agli artt. 220 e 226) non può esercitare il diritto alla detrazione (art. 178): l'assenza di documentazione giustifica che l'amministrazione consideri come importo lordo il valore ricostruito, salvo che la normativa nazionale permetta di ricostituire la possibilità di rivalsa/detrazione.
- Gli accertamenti a posteriori hanno un margine di incertezza: l'interpretazione preferibile per garantire la neutralità dell'IVA è trattare gli importi ricostruiti come prezzi comprensivi di IVA (quindi scorporare), evitando che l'IVA gravi sul soggetto passivo anziché sul consumatore finale.
- Negli ordinamenti nazionali è importante prevedere chiaramente se e come è possibile rettificare l'IVA dopo un accertamento (es. possibilità di trasferimento/rivalsa o di detrazione retroattiva): se tale possibilità esiste, l'amministrazione può separare IVA e corrispettivo nella ricostruzione; in assenza, va applicata la regola della inclusione.
- In sede di contenzioso fiscale il contribuente dovrebbe produrre elementi che dimostrino l'effettiva natura netta o l'esistenza di una possibile rivalsa dell'IVA; l'amministrazione deve motivare la ricostruzione e i metodi usati, tenendo conto del principio di neutralità e dell'inevitabile grado di incertezza nelle ricostruzioni a posteriori.
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