Cassazione Penale, Ordinanza n. 05751/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 7 marzo 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudizio riguardava plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente contestati ai capi 1.c), 1.d), 1.e), 1.f) e 1.a). Il primo motivo riproponeva censure di merito, contestando la valutazione delle dichiarazioni di alcuni testimoni/assuntori (Giorgis, Massa, Panero, Freda) che avevano riferito acquisti di cocaina dall'imputato o contatti finalizzati all'acquisto, nonché la lettura del materiale probatorio. Il secondo motivo contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero rispetto alla corretta valutazione delle dichiarazioni degli assuntori. Il terzo motivo sosteneva che lo stupefacente detenuto al capo 1.a) fosse destinato a uso personale e non alla cessione, criticando l'apprezzamento delle circostanze di fatto, tra cui il contesto di preparazione alla vendita e la presenza di 13 dosi mentre l'imputato circolava in strada.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure in fatto già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti; ha giudicato il secondo motivo generico; ha ritenuto il terzo motivo parimenti generico e fondato su mere ragioni di fatto, rilevando che l'esclusione dell'uso personale dello stupefacente era sorretta da un accertamento non illogico del contesto di preparazione alla cessione a terzi e dell'irragionevole detenzione di 13 dosi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamabile in via implicita per la distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione finalizzata alla cessione; la Corte conferma la valutazione di merito che esclude l'uso personale alla luce del contesto e delle modalità di detenzione.
Richiamabile in via implicita per le condotte di detenzione e cessione di stupefacenti oggetto dei capi contestati; la Corte reputa congrua la ricostruzione probatoria della destinazione alla cessione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e logicamente decise dal giudice di merito.
- La valutazione della attendibilità dei testimoni e degli assuntori di sostanza stupefacente è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivo; non basta contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- La deduzione della destinazione a uso personale della sostanza stupefacente può essere legittimamente esclusa sulla base del contesto concreto, della preparazione alla cessione e di elementi obiettivi incompatibili con l'uso esclusivo personale, come il possesso di più dosi in circolazione.
- La censura sull'utilizzazione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero deve essere specifica e autosufficiente; affermazioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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