Cassazione Penale, Sentenza n. 24658/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale del riesame di Milano rispetto a misure adottate dal Gip per più episodi di furto (art. 624-bis c.p. e furti in abitazione), con due linee di censura: (1) vizio procedurale per essere intervenuta la misura da parte dell'autorità competente dopo che il Gip di Torino, convalida del fermo, aveva ritenuto sussistenti i soli indizi per il capo 4) e rigettato la richiesta per gli altri capi (contestando la presunta formazione del "giudicato cautelare" che avrebbe precluso nuova richiesta); (2) carenza e genericità della gravità indiziaria sui capi 2) e 3), deducendo che gli elementi (auto intestata al coniuge, spostamenti vicini al domicilio, uso condiviso di un'altra auto) non sarebbero sufficienti a individualizzare la responsabilità del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura richiamando il principio di autonomia del provvedimento cautelare emesso dal giudice competente (anche se sulla base degli stessi fatti) e la giurisprudenza consolidata che esclude la formazione di un "giudicato cautelare" che precluda al pubblico ministero di riproporre la richiesta al giudice competente. Sul secondo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, oltre a essere generico, chiedeva una diversa valutazione in fatto delle prove: la Corte può verificare soltanto la coerenza logica e la compatibilità dell'argomentazione del giudice di merito, non reinventare la valutazione probatoria. La sentenza conferma che la motivazione del tribunale del riesame era logica, coerente e fondata su molteplici elementi convergenti (spostamenti rilevati da GPS, intercettazioni, immagini, cose sequestrate, disponibilità dell'auto, contatti telefonici). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; comunicazione del provvedimento al detenuto da parte del direttore dell'istituto di detenzione.
Norme richiamate
Natura del reato contestato (furto in concorso e aggravato); usato per qualificare i fatti sottoposti a misura cautelare.
Richiamato nella doglianza sul termine di 20 giorni relativo all'efficacia del provvedimento emesso dal giudice competente fuori dal territorio: la Corte interpreta la norma alla luce del principio di autonomia del provvedimento cautelare del giudice competente, escludendo la preclusione di una nuova richiesta.
Richiamato nella contestazione procedurale; la Corte non ravvisa violazione perché riconosce la legittimità dell'autonoma richiesta del giudice competente.
Richiamato in relazione alla gravità indiziaria e all'istruttoria: la Corte conferma che la valutazione degli elementi indizianti spetta al giudice del merito e che in Cassazione non è possibile una rivalutazione in fatto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti formali della esposizione dei motivi in cassazione: i motivi erano formulati nei limiti richiesti ma sono stati valutati inammissibili sostanzialmente per genericità e doglianze di merito.
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; invocata per l'inquadramento delle censure (lett. c) ed e)).
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di comunicare al detenuto il contenuto della sentenza.
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di misura cautelare da parte di un giudice 'incompetente' (es. convalida del fermo effettuata fuori dal circondario) non impedisce al pubblico ministero di riproporre una nuova richiesta al giudice territorialmente competente: il provvedimento successivo è autonomo.
- In sede di legittimità per misure cautelari la Corte verifica principalmente la coerenza logica e la sufficienza della motivazione del giudice di merito; non è consentito un sindacato di merito che rivaluti ex novo le prove o proponga una diversa ricostruzione fattuale.
- Per sostenere l'inammissibilità di una misura cautelare occorre contestare vizi logico-giuridici della motivazione: attacchi generici o che evidenziano soltanto una diversa valutazione delle stesse circostanze sono destinati a essere respinti.
- La gravità indiziaria può essere valutata sulla base di un insieme di elementi convergenti (movimentazioni di veicoli rilevate, intercettazioni, immagini, sequestri di oggetti compatibili, disponibilità reale del veicolo), non solo su singoli elementi isolati.
- Chi impugna in Cassazione deve formulare censure specifiche e collegate alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; motivi vaghi o focalizzati su pochi elementi omettendo l'insieme probatorio sono considerati generici e inammissibili.
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