Cassazione Penale, Sentenza n. 39847/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro corrispondente alle imposte evase (reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000). Due motivi: (1) vizio di motivazione sul periculum in mora: il Gip non aveva spiegato le ragioni del pericolo di dispersione, ritenendo non necessaria motivazione nel sequestro finalizzato alla confisca; il ricorrente sosteneva che, alla luce dell'art. 309 comma 9 richiamato dall'art. 324 comma 7 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di motivazione avrebbe imposto l'annullamento e che il Tribunale del riesame non poteva integrare ex novo la motivazione; (2) vizio nella quantificazione dell'imposta evasa: il conteggio non avrebbe tenuto conto di tutte le voci di costo (affitti, utenze, riparazioni ecc.), essenziali per determinare il reddito imponibile; il ricorrente chiedeva che i costi venissero quantificati, anche per massime d'esperienza, per ridurre o azzerare la presunta evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36959/2021 che impone l'obbligo di motivare il periculum anche nel sequestro finalizzato alla confisca; tuttavia ha ritenuto legittima l'integrazione della motivazione operata dal Tribunale del riesame, poiché il Gip aveva espresso la concezione (erronea secondo le Sezioni Unite) che la confiscabilità del bene esonerasse dalla specifica motivazione sul pericolo di dispersione. Il Tribunale del riesame ha correttamente esercitato i poteri integrativi per esporre le ragioni (natura fungibile del denaro, rischio di dispersione, propensione dell'indagato a dissimulare) giustificando così il sequestro. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le spese deducibili devono essere certe o oggettivamente determinabili e che l'onere di provarne l'esistenza grava sull'imputato; in mancanza di allegazioni specifiche il giudice ha legittimamente quantificato l'imposta evasa senza detrarre costi non comprovati. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata; condanna alle spese.
Norme richiamate
Disciplina il sequestro preventivo; la Corte sottolinea che anche il sequestro finalizzato alla confisca richiede motivazione sul periculum in mora, secondo la giurisprudenza di legittimità
art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di motivazione degli atti cautelari e dei limiti del riesame: in assenza di motivazione sulle esigenze cautelari sarebbe prevista l'annullabilità, ma il Tribunale del riesame può integrare ove la carenza derivi da diversa interpretazione giuridica e non da totale omissione degli elementi essenziali
Norma sostanziale che configura il reato tributario contestato (omessa presentazione delle dichiarazioni), base dell'esigenza di sequestro finalizzato alla confisca del corrispondente valore delle imposte
art. 109, comma 1, DPR 917/1986
Stabilisce che le componenti negative di reddito siano certe o determinabili oggettivamente; da ciò deriva che i costi deducibili devono essere provati o allegati con elementi che ne consentano la determinazione
artt. 187 e 190 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di onere della prova e dell'obbligo difensivo: l'imputato deve provare o comunque dedurre elementi concreti relativi ai costi che imputa al fine di ottenere la loro deduzione
Sez. U., Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Sentenza n. 36959 del 24/06/2021
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando l'obbligo, per il giudice adottante il sequestro (anche finalizzato alla confisca), di motivare il periculum in mora; questa interpretazione è stata applicata come parametro di diritto dalla Corte
Sez. 6, sentenza n. 47233 del 29/10/2015 (Moffa)
Sentenza n. 47233 del 29/10/2015
Richiamata in riferimento al principio che l'esercizio di un potere giurisdizionale implica il dovere di esplicitare le ragioni della decisione e che la totale carenza di elementi può giustificare la nullità
Sez. 3, sentenze n. 37131/09.04.2013 (Siracusa) e n. 53907/01.06.2016 (Caterina)
Precedenti che affermano che non è lecito presumere in sede penale l'esistenza di costi deducibili senza specifiche allegazioni o prove da parte dell'imputato
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione specifica sul periculum in mora: il giudice deve spiegare perché è necessario anticipare gli effetti della confisca per evitare la perdita della possibilità di esecuzione futura
- Se il provvedimento originario omette la motivazione sul periculum per aver adottato una lettura normativa diversa (es. automatismo confiscabilità→pericolo), il giudice del riesame può integrare e correggere tale carenza motivazionale quando l'omissione non sia una totale insufficienza degli elementi costitutivi della misura
- La semplice qualificazione del bene come "suscettibile di confisca" non sostituisce la motivazione sul pericolo di dispersione: la valutazione deve collegare caratteristiche del bene (es. fungibilità del denaro) e comportamenti dell'indagato (propensione a sottrarsi) al rischio concreto di dispersione
- In tema di quantificazione del reddito e dell'imposta evasa, l'onere probatorio delle spese deducibili grava sull'imputato: le spese devono essere certe o oggettivamente determinabili e devono essere provate o comunque allegati elementi specifici che ne consentano la valutazione
- Il giudice penale non può presumere l'esistenza di costi deducibili in assenza di allegazioni fattuali: la difesa che intende ottenere la deduzione deve fornire dati o documentazione che rendano legittimo il dubbio sulla loro esistenza
- Per difendersi efficacemente in simili casi conviene: (a) sollevare specificamente e documentare i fatti utili a contestare il periculum (es. assenza di rischio di dispersione, vincoli su somme, modalità di gestione delle entrate), (b) produrre documentazione o almeno allegazioni analitiche sulle spese aziendali rilevanti e la loro quantificazione, e (c) impugnare tempestivamente l'omessa o insufficiente motivazione indicando la natura della carenza (omissione totale vs. diverso orientamento giuridico)
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