Cassazione Civile, Ordinanza n. 10036/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un dipendente in servizio presso il servizio territoriale di Tempio Pausania, inquadrato come Quadro 2 dal 2003, che aveva chiesto di dichiarare illegittimo il provvedimento con cui un altro dipendente era stato nominato sostituto del direttore del servizio territoriale, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni parametrati alle differenze retributive non percepite. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la Corte territoriale, quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha invece riformato la decisione e ha ritenuto legittima la nomina del sostituto, interpretando la disciplina regionale applicabile come riferita alla sostituzione del direttore di servizio e non a un conferimento di incarico dirigenziale. L’agenzia ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese di lite: ha sostenuto di non poter essere qualificata soccombente, perché l’ente dante causa aveva sempre chiesto il rigetto della domanda originaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la Corte d’appello si era limitata ad applicare il principio della soccombenza e che, in ogni caso, nel giudizio di rinvio le conclusioni della ricorrente erano dirette a ottenere l’inammissibilità della domanda avversaria o il rigetto nel merito; il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’agenzia pubblica. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la statuizione sulle spese adottata dalla Corte territoriale, perché conforme al principio di soccombenza e coerente con le conclusioni assunte dalla stessa parte nel giudizio di rinvio. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La statuizione sulle spese segue il principio della soccombenza ed è insindacabile in cassazione quando la corte di merito si sia attenuta correttamente a tale criterio.
art. 30 L.R. n. 31/1998
La Corte d’appello aveva letto la norma regionale come disciplina della sostituzione del direttore di servizio, da attribuire al funzionario con maggiore anzianità nella qualifica.
art. 32 L.R. n. 31/1998
La Corte territoriale ha escluso che la disposizione dovesse essere applicata in combinato disposto con l’art. 30 nella fattispecie esaminata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura in cassazione della sola statuizione sulle spese è inammissibile quando il giudice di merito abbia applicato correttamente il criterio della soccombenza e la relativa valutazione si presenti coerente con le conclusioni processuali della parte ricorrente.
- Nel giudizio di rinvio, la parte che aveva chiesto l’inammissibilità della domanda avversaria o comunque il suo rigetto nel merito non può poi utilmente lamentare di essere stata considerata soccombente ai fini della condanna alle spese se la decisione finale ha accolto la pretesa avversaria.
- La qualificazione del provvedimento amministrativo impugnato deve essere effettuata in base al suo contenuto e alla disciplina espressamente richiamata, non sulla base della sola prospettazione iniziale della parte.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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