Cassazione Civile, Ordinanza n. 02504/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per II.DD., IVA e sanzioni relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica in liquidazione e del suo legale rappresentante. Gli atti si fondavano su PVC della Guardia di Finanza che contestava: superamento del limite all’uso del contante, inattendibilità del rendiconto economico-finanziario, emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e, per il 2011, irregolare funzionamento degli organi sociali. L’Amministrazione disconosceva quindi il regime forfetario riservato alle ASD per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Nei confronti della persona fisica, l’ufficio imputava la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. quale presidente prima e liquidatore poi, in quanto soggetto che aveva assunto obbligazioni e operato sui conti dell’ente, nonché per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. In giudizio la CTP aveva confermato gli avvisi verso l’associazione ma annullato quelli verso la persona fisica; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo insussistente la coobbligazione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 38 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la responsabilità solidale del legale rappresentante sulla base della ritenuta mancata o limitata ingerenza nella gestione, criterio che non sarebbe sufficiente, in materia fiscale, a sottrarre il rappresentante alla responsabilità per i debiti tributari sorti nel periodo di investitura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondata la censura di falsa applicazione dell’art. 38 c.c. perché il giudice di merito non aveva correttamente verificato se il soggetto, in qualità di legale rappresentante dell’associazione, avesse effettivamente curato gli adempimenti necessari al corretto assolvimento degli obblighi fiscali nel periodo di sua investitura. È stato ribadito che, per i debiti d’imposta delle associazioni non riconosciute, la mera allegazione della mancata ingerenza nella gestione non è sufficiente a escludere la responsabilità solidale; occorre invece accertare la concreta ingerenza/gestione nel periodo considerato, fermo il limite temporale delle obbligazioni sorte durante la carica. Il rinvio riguarda anche il regolamento delle spese.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta rileva anche per i debiti tributari; non basta escluderla invocando una mancata o limitata ingerenza, occorrendo verificare la concreta gestione del periodo di investitura e circoscrivere la responsabilità alle obbligazioni sorte in tale periodo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. si collega alla concreta attività svolta in nome e per conto dell’ente, non alla sola veste formale ricoperta.
- In materia tributaria, il rappresentante legale dell’associazione non riconosciuta può rispondere solidalmente dei tributi e delle sanzioni relativi al periodo in cui ha rivestito la carica, senza che basti a escludere la sua responsabilità la semplice allegazione di scarsa ingerenza gestionale.
- Ai fini dell’accertamento della responsabilità del legale rappresentante, il giudice deve verificare se egli abbia curato gli adempimenti fiscali necessari e, in caso negativo, la sua posizione può integrare corresponsabilità per le obbligazioni tributarie sorte nel periodo di investitura.
- La responsabilità del rappresentante non è oggettiva in senso astratto, ma va comunque ancorata alla funzione di gestione e rappresentanza esercitata verso i terzi e verso l’erario.
- L’accertamento di merito deve distinguere tra obbligazioni sorte nel periodo di effettiva investitura e obbligazioni anteriori o successive, che restano fuori dal perimetro della responsabilità personale.
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