Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00378/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva concesso in affitto a un'altra società un ramo d'azienda costituito da spazi commerciali in un centro commerciale. Dopo l'inadempimento dell'affittuaria, la risoluzione del contratto e l'apertura della procedura concorsuale, il concedente aveva chiesto l'ammissione al passivo in prededuzione sia per l'indennità di occupazione sia per due penali contrattuali: una collegata alla risoluzione anticipata e una collegata al ritardo nella riconsegna del ramo d'azienda. Il giudice delegato aveva escluso la prededuzione della penale, e il tribunale aveva confermato il mancato riconoscimento della prededuzione per tale voce, ammettendola solo al chirografo. Il ricorso per cassazione censurava la violazione dell'art. 111, comma 2, l.fall., sostenendo che la penale era accessoria e funzionalmente connessa al credito da ritardata restituzione ex art. 1591 c.c., e che quindi doveva beneficiare della stessa prededuzione riconosciuta all'indennità di occupazione, almeno per il periodo successivo all'apertura del fallimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto non specificamente censurata la decisione del tribunale nella parte in cui negava la prededuzione per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, osservando che per tale segmento mancava un adeguato radicamento del requisito di funzionalità alla procedura e della deduzione autosufficiente dei fatti necessari. Ha invece reputato fondato il motivo con riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, qualificando la pretesa come credito sorto in occasione della procedura e dunque potenzialmente prededucibile. Per questo ha cassato il decreto impugnato con rinvio al tribunale affinché ricalcolasse la penale da ammettere in prededuzione e regolasse anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, secondo comma, l.fall.

    La prededuzione richiede un nesso qualificato con la procedura concorsuale; non basta un generico collegamento con il rapporto da cui origina il credito.

  • art. 1591 c.c.

    Il credito per ritardata restituzione del bene dopo la cessazione del rapporto è collegato all'inadempimento del conduttore e può costituire base del danno forfetizzato dalla clausola penale.

  • art. 1456 c.c.

    La risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa rileva come momento di cessazione del rapporto da cui decorrono le penali dedotte.

  • art. 98 l.fall.

    La domanda di ammissione al passivo può essere reiterata e precisata in sede di opposizione allo stato passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge per erronea esclusione della prededuzione.

Massime di principio

  • La prededuzione non può essere riconosciuta in base a un mero collegamento fattuale o labile con la procedura concorsuale: occorre che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura secondo un nesso qualificato e concretamente dedotto.
  • Ai fini della prededucibilità dei crediti sorti in procedura, è necessario verificare il rapporto temporale con l'apertura della procedura e il contributo effettivo dell'obbligazione alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali o al vantaggio per la massa.
  • La clausola penale, quale pattuizione accessoria al contratto, segue le sorti del credito principale e può operare come liquidazione forfetaria del danno da inadempimento o ritardata restituzione.
  • Quando si invoca la prededuzione per un credito accessorio, il ricorrente deve indicare in modo specifico gli elementi che dimostrano il collegamento funzionale con la procedura; la mera affermazione di un trattamento diverso rispetto ad altre poste non è sufficiente.
  • La prededuzione può essere riconosciuta per il periodo successivo all'apertura della procedura se il credito è maturato in occasione della stessa, mentre per il periodo anteriore occorre una verifica più rigorosa della sua genesi e della sua inclusione nella proposta o nel piano, ove si tratti di obbligazione sorta nella procedura di concordato precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.