Cassazione Civile, Ordinanza n. 24825/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 ai fini IRES e IRAP. L'Ufficio contestava la deducibilità di costi riaddebitati da una società a un'altra per attività preliminari all'edificazione di un terreno, ritenendo non provata, con documentazione avente data certa, la riferibilità delle attività alla società che aveva sostenuto il costo; nello stesso atto veniva inoltre recuperato a tassazione un importo per interessi passivi relativi a un finanziamento, ritenuto fruttifero dall'Amministrazione. La Commissione tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ma la Cassazione è stata investita dall'Ufficio con un unico motivo, deducendo il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata in violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., per avere la decisione di merito semplicemente riprodotto le difese della contribuente senza esporre le ragioni della propria adesione e senza confrontarsi con le censure dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per errore materiale nella data della sentenza impugnata, perché la decisione era comunque identificabile per numero e data di deposito. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, qualificando la sentenza di merito come nulla per mancanza assoluta di motivazione materiale e grafica, o comunque come motivazione meramente apparente, poiché il giudice d'appello si era limitato a riportare le difese della società senza spiegare il percorso decisorio. Ne è derivata la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione relativa alla ripresa a tassazione dei costi riaddebitati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'erronea indicazione della data della sentenza impugnata non determina inammissibilità del ricorso se il provvedimento è comunque inequivocabilmente identificabile per numero e data di deposito.
Richiamato solo in relazione alla trattazione camerale sulla proposta del relatore.
La sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi della decisione; la loro totale assenza integra nullità.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La decisione del giudice tributario deve essere motivata in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per ribadire l'obbligo motivazionale del giudice tributario.
La motivazione deve esporre concisamente i motivi della decisione, senza limitarsi alla mera riproduzione delle difese di parte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza che si limiti a trascrivere o riprodurre le argomentazioni di una parte senza esporre le ragioni dell'adesione del giudice è nulla per difetto assoluto di motivazione o per motivazione meramente apparente.
- La motivazione apparente ricorre quando manca un effettivo percorso argomentativo che consenta di comprendere perché il giudice abbia deciso in un certo modo e di verificare che abbia giudicato sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite.
- Un errore materiale nell'indicazione della data della sentenza impugnata non comporta inammissibilità del ricorso per cassazione se il provvedimento è comunque agevolmente identificabile attraverso gli altri dati indicati nel ricorso.
- Quando la cassazione accoglie il motivo per nullità della sentenza di merito dovuta a carenza di motivazione, la causa va rinviata al giudice di merito affinché esamini nuovamente la questione e dia adeguata motivazione.
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