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Ordinanza

Ordinanza n. 1487/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: occupazione d’urgenza e successiva detenzione di terreni e fabbricato per la realizzazione di strutture sportive e ricettive, senza successiva emanazione del decreto di esproprio o di acquisizione sanante

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio, riassunto dopo un precedente processo davanti al giudice civile, riguarda l’occupazione di due beni immobili di proprietà privata, disposta nel 2001 dal Comune di Praia A Mare per la realizzazione di strutture sportive e ricettive. La ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della procedura ablativa per mancata emanazione del decreto di esproprio o di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la restituzione dei beni e il risarcimento dei danni derivanti dalla privazione del godimento, dallo stravolgimento dei luoghi e dai costi di ripristino. Con memoria del 17 aprile 2026 la ricorrente ha richiamato l’orientamento secondo cui il proprietario può rinunciare alla restituzione e domandare il solo risarcimento, prospettando che lo stato dei luoghi rendesse antieconomica la rimessione in pristino e fosse preferibile l’acquisizione sanante. All’udienza pubblica, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Collegio, il difensore ha dichiarato che non vi era più interesse alla domanda restitutoria. Dopo la rimessione della causa in decisione, la ricorrente ha depositato una nota con cui ha precisato di non avere mai inteso rinunciare alla proprietà e di voler ottenere la restituzione. Il Collegio ha rilevato l’incertezza circa l’effettivo contenuto della memoria e la possibile inammissibilità della domanda risarcitoria per perdita del bene, ove introdotta o modificata mediante memoria non notificata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle domande. Pur ritenendo irrituale la nota depositata dopo il passaggio in decisione, ha rilevato che i chiarimenti resi in udienza erano generici e non consentivano di stabilire se la ricorrente avesse modificato le domande originarie, né in quale misura, con particolare riferimento alla rinuncia alla restituzione e alla richiesta di risarcimento per la perdita del bene. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha disposto che la ricorrente depositi, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una memoria contenente chiarimenti dettagliati sulla propria posizione processuale; analoga facoltà è stata riconosciuta alle parti costituite. Ogni altra decisione è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    È richiamato quale possibile strumento di acquisizione sanante del bene occupato senza il perfezionamento della procedura espropriativa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando emerge una questione dopo il trattenimento della causa in decisione ma prima della deliberazione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e chiarimenti; la disposizione è stata applicata per chiarire l’effettivo contenuto delle domande della ricorrente.

  • art. 1226 c.c.

    È indicato nelle conclusioni della ricorrente quale base per l’eventuale liquidazione equitativa del danno, ma non è stato esaminato nel merito.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato nella domanda di distrazione delle spese, senza essere oggetto di decisione nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando, dopo il trattenimento della causa in decisione, sorga una questione relativa all’effettivo contenuto o alla modifica delle domande processuali, il giudice amministrativo può applicare l’art. 73, comma 3, c.p.a. assegnando alle parti un termine per fornire chiarimenti mediante memorie.
  • La dichiarazione resa in udienza circa il venir meno dell’interesse alla restituzione di un bene occupato illegittimamente, se non sufficientemente precisa, non consente di stabilire automaticamente se il proprietario abbia rinunciato alla domanda restitutoria o al diritto di proprietà; in tal caso il giudice deve chiarire l’effettiva portata processuale delle dichiarazioni e degli atti successivi.
  • La prospettazione del solo risarcimento in luogo della restituzione del bene occupato illegittimamente può incidere sull’oggetto della domanda e deve essere formulata in modo processualmente chiaro, non potendo l’incertezza tra domanda restitutoria, rinuncia alla proprietà e domanda risarcitoria lasciare indeterminato il thema decidendum.
  • La possibile inammissibilità di una domanda risarcitoria nuova o modificata, introdotta con memoria non notificata, costituisce una questione rilevabile dal giudice ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima della definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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