Cassazione Civile, Ordinanza n. 33853/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il corretto calcolo del trattamento di fine rapporto di una lavoratrice dipendente di un ospedale classificato nel servizio sanitario pubblico. La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento del proprio credito per differenze di TFR, deducendo che nel conteggio effettuato dal datore di lavoro non fossero stati inclusi, per il periodo anteriore al 31/12/2001, tutti gli emolumenti fissi e continuativi percepiti, e che per il periodo successivo fossero state applicate limitazioni non corrette. Il Tribunale aveva riconosciuto una differenza di TFR più elevata, includendo varie voci retributive (straordinario, indennità di mensa, incentivazione/compartecipazione, turno, premio di produttività). La Corte d’appello aveva invece ridotto l’importo, escludendo diverse voci dalla base di calcolo in applicazione dell’art. 46 del CCNL comparto sanità pubblica integrativo del 7/4/1999, ritenendo inoltre non opponibile alla lavoratrice un precedente giudicato formatosi in altra controversia tra INPS e ospedale. L’ospedale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità per ultrapetizione della condanna al pagamento, violazione delle regole sul giudicato e sul principio di non contestazione, erronea esclusione dell’efficacia del precedente giudicato, e violazione dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 333/1992 convertito in L. n. 359/1992 per l’inclusione dell’indennità di mensa nella base TFR fino al 31/12/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi. Ha ritenuto fondato solo per quanto di ragione il quinto motivo, osservando che la Corte d’appello aveva incluso l’indennità di mensa nella base di calcolo del TFR fino al 31/12/2001 senza accertare se tale voce fosse stata prevista dalla contrattazione collettiva o dagli accordi sindacali vigenti ratione temporis, accertamento necessario per attribuirle natura retributiva nei limiti del valore convenzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame contabile e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. È stata inoltre rilevata la nullità solo della parte di condanna al pagamento per ultrapetizione, ma non della parte di accertamento del credito, che resta salva nei limiti della rideterminazione conseguente all’accoglimento del quinto motivo.
Norme richiamate
regola la base di calcolo del TFR, che include le voci corrisposte in modo non occasionale salvo diverse previsioni normative o collettive rilevanti.
art. 46 CCNL comparto sanità pubblica integrativo del CCNL 07/04/1999
individua le voci da includere nella base di computo del TFR per il periodo di sua vigenza; non può essere applicato oltre i limiti temporali e oggettivi stabiliti dalla clausola collettiva.
art. 6, comma 3, d.l. n. 333/1992 conv. in L. n. 359/1992
esclude la natura retributiva del servizio mensa, ma consente di verificare se l’indennità sostitutiva assuma natura retributiva nei limiti e secondo la previsione della contrattazione collettiva o degli accordi vigenti.
d.P.R. n. 761/1979
richiamato per affermare l’adeguamento dell’ordinamento del rapporto di lavoro degli enti ospedalieri ecclesiastici riconosciuti a quello del personale delle unità sanitarie locali.
il giudicato fa stato solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa; non è opponibile a terzi rimasti estranei al precedente giudizio.
le censure sul loro uso non possono tradursi in una rivalutazione del merito; l’omesso esame deve riguardare un fatto decisivo e specificamente individuato.
richiamato sul riparto dell’onere della prova in relazione alla dimostrazione dell’efficacia del giudicato e dei fatti rilevanti per il calcolo del TFR.
invocato in tema di presunzioni, ma ritenuto non idoneo a superare il difetto di efficacia del precedente giudicato verso la lavoratrice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione, rilevata solo quanto alla condanna al pagamento non richiesta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile se confuso e privo dell’esatta individuazione del fatto decisivo omesso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
veicola le censure di violazione di legge relative al giudicato e alla disciplina dell’indennità di mensa.
Massime di principio
- Nel giudizio sul TFR, la base di calcolo comprende le voci retributive corrisposte con carattere di non occasionalità, ma occorre verificare anche la disciplina collettiva applicabile nel tempo, soprattutto quando essa delimiti espressamente le componenti computabili.
- Il giudicato formatosi in una controversia diversa non è opponibile a un soggetto che non abbia partecipato a quel giudizio; la sua efficacia preclusiva resta circoscritta alle parti, ai loro eredi e aventi causa.
- La preclusione del giudicato non può essere estesa, neppure invocando il principio del dedotto e deducibile, a chi sia rimasto estraneo al processo in cui quel giudicato si è formato.
- L’indennità di mensa non ha, in linea generale, natura retributiva; tuttavia può concorrere al calcolo di istituti differiti solo se la contrattazione collettiva o gli accordi vigenti le attribuiscano natura retributiva nei limiti del valore convenzionale previsto.
- La nullità per ultrapetizione colpisce solo la parte della decisione che ha ecceduto la domanda, non necessariamente l’intero capo di accertamento quando questo sia autonomamente conservabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione chiara e specifica di un fatto decisivo omesso; censure generiche o cumulative sono inammissibili.
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