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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10155/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello del 08/06/2023 che, riformando parzialmente la condanna di primo grado (giudizio abbreviato), ha confermato la responsabilità per il fatto contestato e ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 481 c.p. oltre a riconoscere la circostanza aggravante del "fatto commesso a scopo di lucro" (art. 481, comma 2). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), richiamando anche la riscrittura normativa (d.lgs. n.150/2022); (2) violazione delle norme sull'azione penale (artt. 417/517 e 522 c.p.p.) per aver applicato una circostanza aggravante mai contestata; (3) difetto di motivazione sulla sussistenza della predetta aggravante. Il fatto materiale consiste nel rappresentare falsamente l'ultimazione dei lavori (in qualità di tecnico) per ottenere il pagamento/finanziamento.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio nella parte in cui riconosceva l'aggravante del comma secondo dell'art. 481 c.p., perché tale aggravante non era stata contestata nell'editto di accusa, con conseguente nullità assoluta di quella statuizione. Il primo motivo (tenuità/131-bis) è stato respinto: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'esclusione della particolare tenuità valorizzando la gravità della finalità di ottenere un cospicuo finanziamento. Il terzo motivo è assorbito. Poiché l'art. 481, comma primo, prevede pena alternativa e mancano elementi per consentire alla Corte di Cassazione di determinare il trattamento sanzionatorio, la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena. Il resto del ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    «fatto commesso a scopo di lucro» (comma secondo)

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale aggravante, non essendo stata contestata nell'atto di accusa, integri una violazione insanabile dell'iniziativa del pubblico ministero e comporti nullità assoluta della statuizione che la riconosce

  • art. 481 cod. pen. (comma primo)

    Prevede la pena alternativa (multa o reclusione); la modifica della qualificazione e l'esclusione dell'aggravante impongono la rideterminazione della pena in sede di merito se la Cassazione non dispone direttamente

  • art. 479 cod. pen.

    Qualificazione originaria del fatto in primo grado; la diversa valutazione della gravità può dipendere dalla diversa cornice tipica adottata (art. 479 vs art. 481)

  • art. 131-bis cod. pen.

    I criteri per escludere la punibilità per particolare tenuità si valutano in relazione alla specifica fattispecie penalmente qualificata e ai parametri di cui all'art. 133; una riscrittura normativa (d.lgs. n.150/2022) può incidere sul momento valutativo, ma qui la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri per la valutazione della gravità e della tenuità del fatto; il Tribunale e la Corte d'appello hanno operato valutazioni su piani diversi in base alla diversa qualificazione giuridica

  • art. 81 cpv. e art. 481 cod. pen. (atto di accusa)

    «perché, quale ingegnere incaricato professionalmente della progettazione e direzione dei lavori, rappresentava falsamente nella contabilità finale, nel certificato di ultimazione dei lavori e nel certificato di regolare esecuzione che i lavori sono stati ultimati il giorno 25 ottobre 2019, quando in realtà i predetti lavori erano ancora in corso di esecuzione»

    La formulazione dell'atto di accusa delimita gli elementi di fatto e di diritto contestati; la Corte non può poi riconoscere aggravanti non indicate nell'atto

  • artt. 417 (rectius 517) e 522 c.p.p.

    Richiamate dal ricorrente per la violazione delle regole sulla funzione dell'azione penale e dell'azione del pubblico ministero: la decisione sulla circostanza aggravante non contestata costituisce violazione delle norme sull'iniziativa dell'accusa

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    Norma che consente alla Cassazione di provvedere sul trattamento sanzionatorio ove ne ricorrano i presupposti; qui mancavano elementi per consentire al Collegio di decidere, pertanto si è disposto il rinvio per la rideterminazione

Massime di principio

  • Non è ammesso che il giudice riconosca circostanze aggravanti che non siano state contestate nell'atto di accusa: tale statuizione integra nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo
  • La valutazione della particolare tenuità (art. 131-bis) dipende dalla qualificazione giuridica del fatto e dai parametri dell'art. 133; una diversa qualificazione può modificare la sussistenza della tenuità
  • Il giudice di merito può riqualificare il fatto entro i limiti dell'accusa, ma non può estendere l'accusa introducendo elementi nuovi che aggravino la posizione dell'imputato rispetto a quanto contestato
  • Se l'annullamento di una circostanza incide sul trattamento sanzionatorio e la Cassazione non dispone la pena, è necessario il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione
  • L'azione e l'iniziativa del pubblico ministero delimitano il perimetro dell'imputazione: la verifica della congruità dell'azione penale è vincolante per la legittimità delle statuizioni di colpevolezza e delle circostanze accessorie

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