Cassazione Penale, Ordinanza n. 04552/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/06/2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta mancante e manifestamente illogica, con riferimento alla sua affermazione di responsabilità per truffa. La Corte di cassazione rileva che la censura è sostanzialmente reiterativa del primo motivo di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e tende a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Viene inoltre evidenziato che la motivazione di appello aveva già esaminato in modo logico e argomentato gli elementi probatori, compreso l'uso di documenti del ricorrente per false intestazioni in assenza di denuncia di smarrimento o furto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, indicata solo per individuare la fattispecie di truffa oggetto di conferma in appello.
art. 606, comma 2, lett. b) c.p.p.
Richiamato per escludere che, nel caso concreto, sussistessero i dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Richiamato per affermare che la motivazione della sentenza impugnata non presentava mancanza né manifesta illogicità censurabili in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre una diversa e alternativa lettura del materiale probatorio o del merito, se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica, argomentata e non manifestamente illogica.
- La deduzione di vizio di motivazione richiede l'indicazione specifica delle criticità della sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva dell'affermazione di responsabilità.
- Quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente degli elementi probatori posti a fondamento della condanna, il controllo di legittimità resta precluso alla rivalutazione del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →