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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04552/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/06/2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta mancante e manifestamente illogica, con riferimento alla sua affermazione di responsabilità per truffa. La Corte di cassazione rileva che la censura è sostanzialmente reiterativa del primo motivo di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e tende a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Viene inoltre evidenziato che la motivazione di appello aveva già esaminato in modo logico e argomentato gli elementi probatori, compreso l'uso di documenti del ricorrente per false intestazioni in assenza di denuncia di smarrimento o furto.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, indicata solo per individuare la fattispecie di truffa oggetto di conferma in appello.

  • art. 606, comma 2, lett. b) c.p.p.

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, sussistessero i dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per affermare che la motivazione della sentenza impugnata non presentava mancanza né manifesta illogicità censurabili in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre una diversa e alternativa lettura del materiale probatorio o del merito, se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica, argomentata e non manifestamente illogica.
  • La deduzione di vizio di motivazione richiede l'indicazione specifica delle criticità della sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva dell'affermazione di responsabilità.
  • Quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente degli elementi probatori posti a fondamento della condanna, il controllo di legittimità resta precluso alla rivalutazione del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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