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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12108/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava un fondo con fabbricato in Roma. In origine era stata proposta azione di rivendicazione dal rappresentante del proprietario del bene contro alcuni occupanti; questi ultimi avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di avere posseduto il bene per lungo tempo e di avere trasformato il manufatto, così da maturare l'acquisto per usucapione. Dopo un primo esito favorevole agli occupanti in appello, la sentenza era stata cassata per la mancata prova dell'interversione del possesso, poiché il loro dante causa aveva inizialmente detenuto il bene come custode. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente rigettato l'appello degli occupanti e confermato il rilascio del bene, ritenendo non dimostrati né un possesso continuo e ininterrotto utile all'usucapione né specifici atti di interversione. I ricorrenti hanno quindi censurato la sentenza di rinvio con due motivi: con il primo hanno lamentato la violazione degli artt. 1140, 1141 commi 1 e 2, 1158 e 1164 c.c. e il vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale riconosciuto la prova dell'interversione del possesso e quindi il perfezionamento dell'usucapione; con il secondo hanno dedotto la violazione degli artt. 1140, 1141 comma 1, 1158 e 2727 c.c. e il vizio motivazionale per non avere la Corte d'appello valorizzato come fatto noto il continuo godimento del terreno e la conseguente inferenza della trasformazione del fabbricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, osservando che essi miravano sostanzialmente a sovrapporre una diversa lettura del fatto a quella compiuta dal giudice di merito. La motivazione della sentenza di rinvio è stata ritenuta immune da censure in sede di legittimità e, anzi, persuasiva, perché ha escluso la prova di atti inequivoci di interversione del possesso e la prova di un possesso continuo e utile ad usucapire. Conseguentemente, essendo inammissibili tutti i motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese in favore della controricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per la nozione di possesso e per distinguere il possesso dalla mera detenzione

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per affermare che il mutamento della detenzione in possesso richiede prova di un'interversione chiara e inequivoca

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale norma sull'usucapione, non perfezionabile senza possesso utile, continuo e non interrotto

  • art. 1164 c.c.

    richiamato in relazione al mutamento della detenzione in possesso, che deve risultare da atti univoci

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il tema delle presunzioni e dell'inferenza probatoria, ma escluso che gli elementi dedotti consentissero la conclusione voluta dai ricorrenti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Chi deduce l'usucapione deve provare un possesso continuo, ininterrotto e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per il tempo richiesto dalla legge.
  • Quando il potere di fatto sulla cosa è iniziato come detenzione qualificata, il successivo acquisto per usucapione presuppone la prova di un'interversione del possesso, cioè di atti univoci, riconoscibili dal proprietario, idonei a manifestare il passaggio da animus detinendi ad animus rem sibi habendi.
  • Il mero uso del bene, la tolleranza del proprietario o circostanze fattuali non univoche non bastano, di per sé, a dimostrare l'interversione del possesso.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che mira soltanto a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto e delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata.
  • Le presunzioni semplici possono essere utilizzate solo se gli elementi di fatto dedotti consentono un'inferenza univoca e coerente con la conclusione prospettata; in difetto, il ragionamento presuntivo non regge.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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