Cassazione Penale, Sentenza n. 30341/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/02/2025 con cui il Tribunale di Lecce aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Negro Diego per i reati relativi ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) e per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (cessione di stupefacente). Il ricorrente contestava: violazione del divieto di bis in idem relativamente ad altro procedimento; insufficienza e vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione (mancata prova di adesione consapevole e stabile al programma associativo, possibilità che le relazioni fossero meri rapporti contrattuali); insufficiente collegamento dell'indagato alla conversazione intercettata del 25/09/2021 (identificazione del "Diego" e natura dei "5 pacchi"), e mancata valutazione concreta delle esigenze cautelari e attualità del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla censura sull'esistenza di gravi indizi per il reato di associazione (art. 74 D.P.R. 309/1990) e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale capo, rimettendo gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto, con istruzioni circa i criteri da seguire per valutare l'eventuale adesione associativa stabile. Il ricorso è stato invece rigettato quanto alla parte relativa ai gravi indizi per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990: la Corte ha ritenuto sufficienti gli indizi (conversazione del 25/09/2021 integrata da riscontri investigativi e dichiarazioni di collaboratori) per quella contestazione. Le questioni relative alle esigenze cautelari sono state dichiarate assorbite in ragione dell'annullamento parziale; il giudice di rinvio dovrà riesaminarle in funzione dell'esito sulla qualificazione associativa.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Disciplina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte richiede elementi che dimostrino adesione consapevole e volontaria al programma associativo e non mera ripetizione di rapporti contrattuali: continuità, stabilità nelle forniture, rilevanza economica e ruolo oggettivo nell'organizzazione sono criteri per distinguere il rapporto sinallagmatico dalla partecipazione associativa.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Riguarda i delitti di detenzione e traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che intercettazioni colloquiali corroborate da altri riscontri possano costituire gravi indizi di cessione di sostanza (nel caso, identificazione come cocaina e riferimento a 5 kg).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di norme sul procedimento o vizio di motivazione: il ricorso ha invocato questa lett. per dedurre vizio motivazionale e violazione del divieto di bis in idem.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione connessa alla configurazione del reato-fine che influenza la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte osserva che la valutazione cautelare deve tener conto della diversa rilevanza della presunzione prevista per l'art. 74 rispetto ad altre fattispecie.
Codice di procedura penale, artt. 292, comma 2, lett. c) e 273
art. 292, comma 2, lett. c) e art. 273 cod. proc. pen.
Norme relative agli elementi di prova e all'apprezzamento delle intercettazioni/riscontri. Il ricorrente le ha invocate per censurare l'uso della conversazione come indizio; la Corte ha ritenuto la valutazione del Tribunale adeguata per il capo relativo alla cessione (art. 73).
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275
artt. 274, 275 cod. proc. pen.
Attengono al giudizio sulle esigenze cautelari e sui presupposti per l'applicazione della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto le censure relative alle esigenze cautelari assorbite per effetto dell'annullamento parziale.
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione stabile a un'associazione per il traffico di droga (art. 74 DPR 309/1990) non è sufficiente la mera reiterazione di acquisti o rapporti commerciali: è necessario che emergano elementi che attestino una adesione consapevole e duratura al programma criminoso (continuità delle forniture, rilevanza economica, ruolo oggettivo che renda l'interruzione della fornitura pregiudizievole per il sodalizio).
- Le intercettazioni colloquiali possono costituire gravi indizi di cessione (art. 73 DPR 309/1990) se adeguatamente corroborate da altri riscontri investigativi e dichiarazioni, e quando l'identificazione dell'interlocutore e il significato dei termini usati siano plausibilmente ricostruibili nel contesto probatorio.
- Quando si deduce il divieto di ne bis in idem tra distinte contestazioni associative, occorre valutare concretamente la compagine soggettiva, la collocazione temporale e i ruoli attribuiti ai partecipi per stabilire la diversità del fatto; divergenze in questi elementi possono escludere il bis in idem.
- L'annullamento parziale di un provvedimento cautelare per insufficienza degli indizi su uno dei capi incide sulla valutazione complessiva delle esigenze cautelari; il giudice di rinvio dovrà riesaminarle alla luce del nuovo assetto probatorio.
- La motivazione dell'autorità giudicante deve esplicitare gli elementi specifici dai quali si desume la conversione di un rapporto contrattuale reiterato in adesione associativa: il ragionamento controfattuale e la precisa referenza delle fonti di prova all'associazione in esame sono necessari per evitare vizii motivazionali.
- In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze generiche sull'insufficienza degli indizi volte a contestare valutazioni dettagliate del giudice di merito rischiano di essere ritenute inammissibili se non indicano con precisione in che punto la motivazione sia illegittima o illogica.
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