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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06580/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di una proprietaria volta ad accertare che il muro perimetrale del proprio immobile fosse di sua esclusiva proprietà, sostenendo che la vicina avesse abbattuto la porzione terminale del muretto, posta a confine con il fabbricato confinante, appropriandosi dell'area di sedime su cui esso insisteva. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata né l'esistenza di un muro di quinta interamente nel fondo dell'attrice, né la sua eliminazione ad opera della vicina, né l'apposizione di agganci o appoggi sul fabbricato attrice durante i lavori eseguiti dalla convenuta nel 2001. La Corte d'appello aveva confermato la decisione valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale risultava che il muro di tamponamento del sottotetto dell'edificio dell'attrice poggiava su un muro portante preesistente e che la sopraelevazione dell'immobile della convenuta era realizzata senza ancoraggi alle strutture del fabbricato dell'attrice, con coperture indipendenti e senza collegamenti. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2700 c.c., 880 c.c., 110, 1101 e 1102 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire prevalenza ai titoli di acquisto e agli atti pubblici, dai quali emergeva l'anteriorità del suo fabbricato e quindi la proprietà esclusiva del muro; subordinatamente lamentava che, applicando correttamente l'art. 880 c.c., il muro sarebbe stato esclusivo almeno nella parte corrispondente alla maggiore altezza originaria del suo edificio; in ulteriore subordine contestava la qualificazione della comunione del muro, assumendo che essa non implicasse una ripartizione materiale del bene. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte non aveva esaminato le prove testimoniali da cui risultava l'esistenza del preteso muretto abbattuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando, in primo luogo, che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. riguarda solo gli elementi estrinseci dell'atto e non il contenuto delle dichiarazioni, liberamente contestabile senza querela di falso; pertanto non vi era violazione nel fatto che la Corte d'appello avesse valorizzato la consulenza tecnica anziché ricavare la decisione dai soli titoli. Quanto alla presunzione di comunione del muro ex art. 880 c.c., la Corte ha evidenziato che la ratio decidendi della sentenza impugnata non stava nell'affermazione della proprietà comune o esclusiva della specifica porzione di muro, ma nell'accertamento che la convenuta aveva realizzato una costruzione separata dal preesistente muro dell'attrice mediante un'intercapedine, senza intervenire abusivamente sul muro stesso. Ha quindi considerato che le doglianze della ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. È stato inoltre ritenuto infondato il secondo motivo perché il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa lettura delle testimonianze; nel caso di specie la censura si risolveva nella contrapposizione di un diverso apprezzamento delle prove. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    La prova legale dell'atto pubblico copre solo la provenienza del documento dal pubblico ufficiale, quanto avvenuto o dichiarato davanti a lui, il momento e il luogo di formazione; non si estende al contenuto intrinseco delle dichiarazioni, che può essere contestato con ogni mezzo di prova senza querela di falso.

  • art. 880 c.c.

    La presunzione di comunione del muro divisorio non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto, poiché la decisione di merito si è fondata sull'accertamento che la nuova costruzione era separata dal preesistente muro da un'intercapedine e non vi era stato un intervento abusivo sul muro comune.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione del criterio di valutazione delle prove è stata respinta perché, nel caso concreto, si mirava in realtà a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non anche l'omessa considerazione di elementi istruttori o la richiesta di una diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'efficacia probatoria dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza e agli elementi estrinseci dell'atto; il contenuto delle dichiarazioni riportate nel documento resta liberamente contestabile con gli ordinari mezzi di prova.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La presunzione di comunione del muro divisorio ex art. 880 c.c. non impone, di per sé, una ripartizione materiale della struttura; occorre verificare in concreto la situazione fattuale e l'eventuale indipendenza strutturale delle opere realizzate dai confinanti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, e non quando si contesti la mancata considerazione di singoli elementi probatori o si pretenda una diversa lettura delle testimonianze.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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