Cassazione Penale, Ordinanza n. 34834/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto contro l’ordinanza dell’8 aprile 2026 con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di cinque sentenze. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato congiuntamente gli elementi indicativi dell’unicità del disegno criminoso e non avrebbe esaminato adeguatamente il vincolo tra il reato associativo di cui all’art. 416-bis c.p. e le successive violazioni delle misure di prevenzione. La Corte d’appello aveva rilevato l’assenza di elementi dimostrativi della programmazione originaria delle singole violazioni, successive alla ripresa della condotta associativa dopo la detenzione nel 2011, anche considerando che alcune violazioni riguardavano frequentazioni con persone diverse dagli associati della cosca. La memoria difensiva è stata depositata il 1° settembre 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avesse motivato adeguatamente sull’assenza di prova dell’originaria progettazione delle condotte e che le censure proponessero soltanto una lettura alternativa degli elementi già valutati, fondata su richiami generici alla data del primo decreto applicativo della misura di prevenzione e all’intenzione di continuare a frequentare gli associati. Il dubbio sull’esistenza dell’identità del disegno criminoso non è sufficiente a riconoscere la continuazione, anche in considerazione dell’incidenza di tale riconoscimento sulla certezza del giudicato relativo alla pena. La Corte ha inoltre ribadito che non le compete riesaminare gli elementi fattuali, se la motivazione di merito espone ragioni giuridicamente apprezzabili e non presenta manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
La violazione di legge è deducibile in cassazione nei limiti del motivo previsto dalla disposizione, ma nel caso concreto la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa; non consente di rivedere gli accertamenti materiali e fattuali riservati al giudice di merito.
non avrebbe preso in esame la prospettazione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e le condotte di violazione delle misure di prevenzione
La disposizione identifica il reato associativo rispetto al quale il ricorrente prospettava il collegamento in continuazione con le successive violazioni delle misure di prevenzione; la Corte non ha deciso una questione di configurabilità del reato, ma ha ritenuto non provata la programmazione unitaria delle condotte.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede elementi idonei a dimostrare che le singole condotte siano state programmate originariamente nell’ambito di un unico disegno criminoso; la mera successione temporale o la prospettazione di intendimenti generici non dimostrano tale requisito.
- L’identità del disegno criminoso non può essere affermata sulla base del dubbio circa la sua esistenza: il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena.
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione non consente una nuova valutazione degli elementi materiali e fattuali, riservata al giudice di merito, quando la decisione impugnata espone ragioni giuridicamente apprezzabili e non manifestamente illogiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34814/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34816/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34817/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34819/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34820/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34821/2026 del 29/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →