Cassazione Penale, Ordinanza n. 35325/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, perché i motivi non contenevano rilievi critici effettivi e puntuali rispetto alle rationes decidendi della sentenza di primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, il cui appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello per difetto di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto di appello contenesse una critica adeguata e specifica alla decisione di primo grado, almeno quanto all'affermazione di responsabilità. La Suprema Corte ha invece ritenuto che l'appello si risolvesse in mere enunciazioni e nella citazione di norme prive di reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, motivata sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, menzionata solo per individuare il reato oggetto del giudizio.
Richiamato implicitamente nel tema dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, secondo il principio elaborato dalle Sezioni unite.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è ritenuta corretta quando i motivi non si confrontano in modo specifico con la decisione impugnata.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non espone in modo espresso e argomentato critiche alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi è proporzionato al grado di specificità della motivazione della sentenza impugnata: quanto più la decisione è analitica, tanto più puntuale deve essere la critica dell'impugnante.
- Non è sufficiente la mera enunciazione di norme o formule generiche, occorrendo un effettivo nesso critico tra i motivi di gravame e l'apparato argomentativo della decisione censurata.
- Quando il giudice di merito ha motivato adeguatamente sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, l'impugnazione che non si misuri concretamente con tali passaggi è correttamente dichiarata inammissibile.
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