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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8866/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione tra più condanne irrevocabili (sentenze divenute irrevocabili il 19/03/2011 e il 16/02/2021) relative a reati di rapina e tentata rapina commessi in date ravvicinate. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo, in sostanza, rilevante il mancato perseguimento dell'argomento in sede di cognizione; il ricorrente denunciava in Cassazione violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, osservando che andavano considerati gli indicatori relativi alla tipologia, alle modalità delle condotte e alla prossimità temporale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il silenzio in sede di cognizione non costituisce un onere del soggetto né è di per sé indice negativo dell'unità del disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, non può omettere di confrontare le proprie conclusioni con le valutazioni già espresse in cognizione e, se intende discostarsene, deve motivare specificamente il perché. Nel caso concreto il GIP non ha compiuto il necessario confronto con le statuizioni di cognizione e non ha adeguatamente valutato gli indicatori temporali e tipologici delle rapine commesse (date 8, 5, 12, 17, 19 e 20 novembre 2009, ecc.). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Torino - Ufficio GIP, disponendo che il riesame avvenga a diverso giudice.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la competenza del giudice dell'esecuzione relativamente a istanze volte al riconoscimento di effetti comuni tra più condanne (riconoscimento della continuazione) e consente al giudice dell'esecuzione di valutare l'unità del disegno criminoso anche in sede esecutiva; il giudice deve comunque confrontarsi con le valutazioni già compiute in sede di cognizione e motivare il dissenso.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità in relazione al riconoscimento degli effetti connessi alla continuazione; nella controversia è contestata l'applicazione delle regole di imputazione e cumulazione in presenza di più fatti unitariamente considerabili (il vizio denunciato è relativo all'errata applicazione/valutazione delle norme sul concorso/continuazione).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione alla necessità che il nuovo giudizio di rinvio sia affidato a diverso magistrato; principio procedurale relativo al dovere di rinnovazione o riassegnazione del procedimento a giudice diverso in caso di annullamento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)

    Orientamento costante secondo cui: il mancato chiedere in sede di cognizione il riconoscimento della continuazione non implica un onere negativo né il silenzio è elemento decisivo; il giudice dell'esecuzione può riconoscere o meno la continuazione ma, se discorda dalle valutazioni in cognizione, è tenuto a motivare il confronto con il quadro fattuale e giuridico già delineato.

Massime di principio

  • Il silenzio dell'imputato o della difesa in sede di cognizione sulla richiesta di applicazione della continuazione non impedisce al giudice successivo (esecuzione) di valutare o riconoscere la continuazione: l'assenza di una domanda non è automaticamente indice contrario.
  • Il giudice dell'esecuzione ha autonomia di giudizio ma deve confrontare le proprie conclusioni con le valutazioni già compiute in sede di cognizione; se si discosta da tali valutazioni deve fornire specifica motivazione che spieghi perché gli elementi portati a sostegno della continuazione non sono convincenti.
  • Per il riconoscimento della continuazione vanno valutati compiutamente indicatori quali tipologia del reato, modalità esecutive e prossimità temporale: la ripetizione di condotte analoghe in un arco temporale ravvicinato è un elemento rilevante a favore dell'unità del disegno criminoso.
  • In situazioni simili, il difensore può comunque allegare e documentare in fase esecutiva gli elementi fattuali e cronologici che sostengono la continuazione; non è obbligatorio averlo fatto in sede di cognizione, ma la completezza dell'allegazione facilita il riconoscimento.
  • Se il provvedimento di rigetto non mostra un confronto specifico con le valutazioni in cognizione o con gli indicatori di continuità, è proponibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione e mancato rispetto dei principi giurisprudenziali richiamati.

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