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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33014/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate e reiterative dei motivi di appello. Ha confermato, quindi, gli effetti della sentenza di condanna. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Catania, con sentenza del 18 ottobre 2022, confermata dalla Corte di appello di Catania, per il reato previsto dall'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 21 novembre 2020. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., nonché vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente ripetitive dei motivi di appello e manifestamente infondate. In particolare, ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. in ragione dell'abitualità della condotta, desunta dai numerosissimi precedenti specifici dell'imputato per violazione delle prescrizioni di due distinti decreti di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sul contegno processuale e sulla non occasionalità della condotta criminosa.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma è indicata quale disposizione incriminatrice del reato per il quale l'imputato è stato condannato; il testo non specifica la condotta concreta sussunta nella fattispecie.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'abitualità della condotta, desunta dai numerosissimi precedenti specifici e dalle reiterate violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. rilevano nella valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti ai fini della concessione o del diniego.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta risulti abituale; tale abitualità può essere motivata attraverso la valorizzazione di numerosi precedenti specifici, anche concernenti reiterate violazioni di prescrizioni imposte con distinti provvedimenti di sorveglianza speciale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia non contraddittoria e dia conto, anche mediante richiamo, degli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.
  • Sono manifestamente infondati e inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a ripetere doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiParte generaleMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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