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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38927/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato confermato in appello quale responsabile del delitto di falso ideologico/materiale relativo alla produzione di una procura a vendere ritenuta falsa, utilizzata davanti al notaio per la vendita di un terreno, con applicazione della recidiva reiterata e specifica e pena di mesi otto e giorni ventisei di reclusione. Nel ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato, veniva dedotto un unico motivo: il mancato accoglimento dei motivi di impugnazione già proposti in appello, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento della recidiva e alla misura della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 476 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione per la falsità commessa nella produzione della procura a vendere.

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata quale disposizione di estensione/riferimento per la falsità contestata in relazione alla procura prodotta al notaio.

  • art. 613 c.p.p.

    L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, perché l'atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando l'atto non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo tale requisito prescritto a pena di inammissibilità.
  • L'inammissibilità derivante da un vizio formale rilevabile ictu oculi può essere dichiarata senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte non entra nel merito delle censure relative a attenuanti, recidiva o dosimetria della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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