Cassazione Penale, Ordinanza n. 00087/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, rilevando che la censura non era specifica e si limitava a reiterare i motivi di appello senza confutare le argomentazioni poste a base del rigetto in secondo grado. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei confronti del ricorrente, con onere di pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le dichiarazioni rese a giustificazione delle violazioni oggettive della misura fossero false. In particolare, ha richiamato il proprio assunto di essere rientrato in ritardo la sera del 4 marzo 2020 per un guasto all'auto e di avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza il mancato rientro nella notte del 5 marzo 2020, prospettando di fatto cause di forza maggiore o comunque situazioni esimenti. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva invece accertato che non era stata rappresentata una situazione di comprovata necessità idonea a integrare la deroga richiesta dalla disciplina della misura di prevenzione, e ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse specificamente con tale ratio decidendi, limitandosi a riproporre le doglianze già svolte in appello.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011
Costituisce il titolo di reato contestato, relativo alla violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione.
art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011
La deroga agli obblighi della sorveglianza speciale richiede la rappresentazione di una situazione di comprovata necessità, che nel caso di specie è stata ritenuta insussistente.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza quando si limita a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dalla sentenza impugnata a sostegno della decisione.
- Chi invoca fatti esimenti o giustificativi per escludere la responsabilità deve assolvere a un onere di allegazione sufficientemente specifico sugli elementi idonei, se riscontrati, a dimostrare l'assenza di rimproverabilità della condotta.
- In presenza di violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale, la mera allegazione di un guasto al mezzo o di un ritardo nel rientro non è di per sé sufficiente, occorrendo la dimostrazione di una situazione di comprovata necessità nei termini richiesti dalla disciplina applicabile.
- La censura sulla motivazione non è ammissibile se non si confronta con l'accertamento di merito già svolto circa l'assenza dei presupposti esimenti e si risolve in una mera contestazione assertiva della ricostruzione fattuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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