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Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza sindacale n. 57 dell’11/12/2025, notificata in data 2 gennaio 2026, avente ad oggetto “messa in sicurezza muro in pietra pericolante su parcheggio pubblico in località Sescafale”, con la quale si ordina alla ricorrente “di provvedere all’eliminazione dei pericoli mediante la messa in sicurezza del muro in pietra situato sul terreno censito al N.C.T. del Comune di Podenzana al Foglio 8, mappale 1029, entro giorni 30 (trenta) dalla notifica”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale di sopralluogo prot. int. 877.2025 del 4 dicembre 2025, richiamato nell’ordinanza impugnata.

Giustizia amministrativa202600520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza di un muro in pietra pericolante prospiciente un parcheggio pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale che le ingiungeva di eliminare i pericoli mediante la messa in sicurezza, entro trenta giorni dalla notifica, di un muro in pietra situato su un terreno di sua proprietà indivisa al 50% con altra comproprietaria, destinataria di una gemella ordinanza. Il ricorso riguardava anche il verbale di sopralluogo richiamato nell’ordinanza. Il testo non specifica analiticamente i motivi di legittimità dedotti; dalla motivazione emerge che erano controverse la sussistenza della situazione di pericolo, la sufficienza dell’istruttoria, l’imputabilità dell’intervento alla ricorrente e l’accollo economico dei relativi costi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In sede sommaria ha ritenuto che il muro insista su terreno esclusivamente appartenente alla ricorrente e all’altra comproprietaria, che la sua scarsa stabilità strutturale risulti dal materiale fotografico, con crepe estese per l’intera altezza del manufatto, e che sussista un reale pericolo per la pubblica incolumità, poiché nell’area sottostante è presente un parcheggio pubblico. Ha affermato che, per le ordinanze contingibili e urgenti, è sufficiente un’istruttoria più scarna e che è irrilevante la causa della situazione di pericolo. Ha lasciato impregiudicata la questione dell’accollo definitivo dei costi dell’intervento, anche in considerazione della vicinanza dell’opera alla strada provinciale e del criterio dell’interesse previsto dall’art. 30, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 285/1992. Ha inoltre precisato che l’ordinanza non ha carattere sanzionatorio e non comporta l’accertamento di eventuali responsabilità. Il periculum è stato comunque ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza dei frequentatori del parcheggio, prevalente sull’interesse meramente patrimoniale della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata alla luce del fumus boni iuris e della comparazione degli interessi.

  • art. 30, commi 4 e 5, d.lgs. 285/1992

    Richiamato quale criterio dell’interesse rilevante ai fini della definitiva imputazione economica degli interventi concernenti opere vicine alla strada; la questione è stata lasciata impregiudicata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente diretta a eliminare un pericolo per la pubblica incolumità può essere valutata sulla base di un’istruttoria più scarna rispetto a quella ordinariamente richiesta, purché la situazione di pericolo risulti concretamente accertata.
  • Ai fini dell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza di un manufatto pericolante, è sufficiente la presenza di un pericolo attuale per la pubblica incolumità; è irrilevante, in questa prospettiva, la causa della situazione di pericolo.
  • L’ordinanza contingibile e urgente adottata per eliminare un pericolo non ha natura sanzionatoria e non implica, di per sé, l’accertamento della responsabilità del destinatario né la definitiva imputazione a suo carico dei costi dell’intervento.
  • Nel giudizio cautelare, l’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità delle persone che transitano in un’area pubblica prevale, in linea generale, sull’interesse meramente patrimoniale del proprietario del manufatto pericolante.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelareResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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