Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15169/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi hanno impugnato la sentenza d'appello del 15/12/2020 che li aveva ritenuti responsabili di furti consumati e tentati (capi a), b), c), d)). Stepich deduceva violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per il presunto illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 (mezzo fraudolento) anziché quella della destrezza (n. 4), e, alternativamente, sosteneva che i fatti configurerebbero truffa anziché tentato furto in abitazione. Casagrande contestava la qualificazione giuridica del capo d) come tentato furto in abitazione (mancanza del requisito dell'univocità degli atti, atti posti sulla pubblica via e non nei luoghi di privata dimora) e denunciava violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. per il modo in cui la Corte d'appello aveva valutato l'attenuante del risarcimento del danno rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Dalida Stepich perché il motivo proposto non era stato dedotto in appello; Stepich è stata condannata al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Il ricorso di Morena Casagrande è stato rigettato in quanto infondato: i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto integrato il tentativo di furto in abitazione (unicità e direzione della condotta) e non hanno violato il divieto di reformatio in peius nella valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti. Entrambe le condanne di responsabilità per i reati di furto consumati e tentati sono state confermate nella sostanza; sono state altresì confermate le valutazioni circa le attenuanti e le conseguenti determinazioni della pena operate dalla Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente Stepich come norma violata; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione non era stata sollevata in appello, quindi non devoluta alla Cassazione

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente Stepich in tema di motivazione e presunta violazione; la Corte ha escluso l'esame per inammissibilità processuale

  • art. 625, comma 1, n. 2 e n. 4 c.p.

    art. 625, comma 1, n. 2 (mezzo fraudolento) e n. 4 (destrezza) cod. pen.

    La ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante "mezzo fraudolento" anziché quella della destrezza; la Corte ha ritenuto la questione non esaminabile in Cassazione per carenza di devoluzione (inammissibilità) e, in ragione della motivazione di merito, non ha ravvisato profili di illegittimità idonei a mutare la decisione

  • art. 597 c.p.p.

    Rilevato dalla ricorrente Casagrande in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte ha valutato che anche assumendo diversa valutazione comparativa tra attenuante e recidiva, la pena non sarebbe potuta essere inferiore rispetto a quella irrogata, dunque nessuna violazione effettiva del divieto

  • art. 62, n. 6 c.p.

    Riguarda l'attenuante del danno risarcito; la Corte d'appello l'aveva riconosciuta anche per il capo b) e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito corretta e non idonea a determinare alterazione della pena in violazione del divieto di reformatio in peius

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono dedurre questioni che non sono state sollevate e devolute al giudice di appello: i motivi nuovi o non prospettati in appello sono inammissibili.
  • La qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione richiede che la condotta sia univocamente e concretamente diretta all'introduzione nell'abitazione; la valutazione è rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità avrà margini di intervento limitati se la motivazione è logica e congrua.
  • Per la configurazione delle aggravanti (es. mezzo fraudolento vs destrezza) è necessario che la specifica circostanza sia contestata e valutata nel corso del contraddittorio: la mancata deduzione nelle sedi precedenti ne impedisce l'esame in Cassazione.
  • Il divieto di reformatio in peius protegge dall'aggravamento della posizione del reo a seguito di un'impugnazione; tuttavia, non ogni diversa valutazione delle circostanze che non comporti una pena effettivamente più grave integra violazione del divieto.
  • Il riconoscimento dell'attenuante del danno risarcito può essere esteso a più capi se il giudice di merito valuta che le condizioni lo giustifichino; tale valutazione è sostanzialmente di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni pecuniarie e l'obbligo del pagamento delle spese processuali quando non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.