Cassazione Penale, Sentenza n. 23819/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del Tribunale per il riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 125, 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando che il giudice si fosse fondato su precedenti di polizia generici non sfociati in processi e su un episodio del 9/7/2019 (ritrovamento di 5 kg di cocaina sotto il letto del figlio), senza considerare il "tempo silente" trascorso (sei anni dai fatti, due anni e mezzo di detenzione), l'annullamento di alcuni reati e la distanza del domicilio proposto (oltre 1000 km) che renderebbe difficoltosa la reiterazione. Sosteneva inoltre che la decisione fosse meramente presuntiva e non avesse valutato elementi concreti a favore della sostituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato al controllo della sussistenza di un apparato argomentativo logico e non consenta una rivalutazione integrale della gravità indiziaria quando la motivazione sia adeguata. La Corte ha richiamato che, nei reati che integrano la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., la custodia cautelare gode di presunzione relativa di adeguatezza e può essere sostituita solo se emergono fatti nuovi idonei a mostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari. Ha osservato che il ricorrente non ha allegato novità successive all'applicazione della misura tali da superare la presunzione; ha inoltre ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa le frequentazioni, i precedenti e l'episodio del 9/7/2019, nonché la prognosi negativa sulla capacità di affrancamento dal contesto criminale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
"comma 3 - presunzione relativa di pericolosità sociale"
La Corte interpreta la norma come fonte di una presunzione relativa che giustifica la custodia in carcere per determinate fattispecie (tra cui reati in materia di stupefacenti/associazione): per superarla servono fatti nuovi e specifici che dimostrino lo scioglimento dei legami criminali o il ravvedimento.
Richiamata per stabilire che, ai fini della revoca o sostituzione della misura, rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa; il cosiddetto "tempo silente" antecedente alla misura non assume rilievo se non emergono fatti sopravvenuti.
Disciplina dell'appello cautelare; la Corte sottolinea che tale impugnazione è soggetta alle regole tipiche degli impugnazioni e che il giudice d'appello è vincolato all'effetto devolutivo e alla natura autonoma del provvedimento impugnato.
Richiamato nella doglianza ma la Corte non ha ravvisato violazione; in generale riguarda l'indicazione dei motivi e della struttura motivazionale dei provvedimenti.
Richiamato nella doglianza; la Corte non ha ritenuto violato il principio di adeguata motivazione o altre garanzie processuali connesse alle misure cautelari.
d.P.R. 309/1990 (art. 74 e art. 73)
Norme del testo unico stupefacenti relative al reato contestato; la gravità e la natura dei reati ex DPR 309/1990 hanno contribuito alla configurazione della presunzione di pericolosità richiamata dall'art. 275 c.p.p.
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari con presunzione di pericolosità ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., la custodia in carcere gode di una presunzione relativa di adeguatezza che può essere superata solo con fatti nuovi, concreti e specifici che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari (es. scioglimento del gruppo, recesso individuale, ravvedimento).
- Il "tempo silente" (periodo trascorso tra i fatti contestati) non ha efficacia automatica ai fini della revoca o sostituzione della misura: rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e solo fatti sopravvenuti in tale periodo possono giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- L'appello cautelare è limitato dal principio dell'effetto devolutivo e dalla natura autonoma del provvedimento impugnato: il ricorrente deve indicare motivi e nuovi elementi; il giudice d'appello controlla la legittimità e la coerenza della motivazione di merito, non può svolgere una piena riconsiderazione probatoria se la motivazione è adeguata.
- Precedenti di polizia, frequentazioni e comportamenti anche non sfociati in condanne possono essere valutati dal giudice di merito ai fini della prognosi di pericolosità, purché la valutazione sia argomentata e non contraddittoria.
- La mera distanza geografica del domicilio proposto non è sufficiente, di per sé, a garantire la sostituzione della misura: ciò assume rilievo solo nell'ambito di una valutazione complessiva che dimostri concretamente la ridotta probabilità di reiterazione (es. mancanza di contatti, impossibilità oggettiva di procurarsi stupefacenti, ruolo di sostegno familiare stabile).
- Se il ricorrente intende ottenere la sostituzione della misura deve documentare elementi nuovi e concreti sopravvenuti dall'applicazione della misura che consentano di modificare la prognosi sulla pericolosità.
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